Art. 67.
                Modalita' di sviluppo ed acquisizione

  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   centrali,  per  i  progetti
finalizzati  ad  appalti  di  lavori  e  servizi ad alto contenuto di
innovazione  tecnologica,  possono  selezionare  uno  o piu' proposte
utilizzando  il  concorso  di idee di cui all'articolo 57 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
  2.  Le  amministrazioni  appaltanti possono porre a base delle gare
aventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli
appalti  di  cui  al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi
del  comma  1,  previo  parere  tecnico di congruita' del CNIPA; alla
relativa  procedura  e' ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo
57,  comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999,  n.  554,  anche  il soggetto selezionato ai sensi del comma 1,
qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
 
          Nota all'art. 67:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  57 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  21 dicembre  1999,  n.  554
          (Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n.
          109   legge   quadro  in  materia  di  lavori  pubblici,  e
          successive modificazioni):
              "Art.  57 (Modalita' di espletamento). - 1. Il concorso
          di idee e' espletato con le modalita' del pubblico incanto,
          ed e' preceduto da pubblicita' secondo la disciplina di cui
          all'art.  80,  comma  2,  qualora l'importo complessivo dei
          premi  sia  pari  o  superiore  al  controvalore in Euro di
          200.000 DSP, e all'art. 80, comma 3, qualora inferiore. Per
          i  Ministeri  l'importo e' fissato nel controvalore in Euro
          di 130.000 DSP.
              2. Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di
          cui  all'art.  17,  comma  1, lettere d), e), f) e g) della
          legge,    anche    i   lavoratori   subordinati   abilitati
          all'esercizio  della  professione  e  iscritti  al relativo
          ordine  professionale  secondo  l'ordinamento  nazionale di
          appartenenza,  nel  rispetto  delle  norme  che regolano il
          rapporto   di   impiego,   con  esclusione  dei  dipendenti
          dell'amministrazione che bandisce il concorso.
              3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella
          forma  piu'  idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel
          bando  non  possono  essere  richiesti elaborati di livello
          pari  o  superiore  a  quelli  richiesti  per  il  progetto
          preliminare.  Il tempo di presentazione della proposta deve
          essere stabilito in relazione all'importanza e complessita'
          del  tema  e  non  puo'  essere inferiore a sessanta giorni
          dalla data di pubblicazione del bando.
              4. La valutazione delle proposte presentate al concorso
          di  idee  e'  effettuata  da  una commissione giudicatrice,
          costituita ai sensi dell'articolo 55, sulla base di criteri
          e metodi stabiliti nel bando di gara.
              5. Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio
          al soggetto che ha elaborato l'idea ritenuta migliore.
              6.  L'idea  premiata  e' acquisita. in proprieta' dalla
          stazione  appaltante  e,  previa  eventuale definizione dei
          suoi  aspetti  tecnici, puo' essere posta a base di gara di
          un  concorso  di  progettazione  ovvero  di  un  appalto di
          servizi  di  cui ai Capi IV e V del presente titolo, e alla
          relativa  procedura  e'  ammesso a partecipare il vincitore
          del  premio  qualora  in  possesso  dei  relativi requisiti
          soggettivi.".