ART. 67
      (i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico
          e le misure di prevenzione per le aree a rischio)

   1.  Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorita'
di  bacino  adottano,  ai  sensi  dell'articolo  65,  comma  8, piani
stralcio   di   distretto  per  l'assetto  idrogeologico  (PAI),  che
contengano  in  particolare  l'individuazione  delle  aree  a rischio
idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di
salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.
   2.  Le  Autorita' di bacino, anche in deroga alle procedure di cui
all'articolo  66,  approvano  altresi'  piani  straordinari diretti a
rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico, redatti
anche  sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I
piani  straordinari  devono  ricomprendere prioritariamente le aree a
rischio  idrogeologico  per  le quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza,  ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225.  I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione
e  la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato
per   l'incolumita'   delle   persone   e   per  la  sicurezza  delle
infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree
sono  adottate  le  misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 65,
comma  7,  anche  con  riferimento  ai  contenuti  di cui al comma 3,
lettera  d),  del  medesimo  articolo 65. In caso di inerzia da parte
delle  Autorita' di bacino, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su  proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 57, comma
2, adotta gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e
alla   salvaguardia   delle  predette  aree.  Qualora  le  misure  di
salvaguardia  siano  adottate in assenza dei piani stralcio di cui al
comma  1,  esse  rimangono  in  vigore sino all'approvazione di detti
piani.  I  piani  straordinari  approvati  possono essere integrati e
modificati  con  le  stesse  modalita'  di  cui al presente comma, in
particolare  con riferimento agli interventi realizzati ai fini della
messa in sicurezza delle aree interessate.
   3.  Il  Comitato  dei  Ministri  di  cui all'articolo 57, comma 2,
tenendo conto dei programmi gia' adottati da parte delle Autorita' di
bacino  e  dei  piani  straordinari  di  cui  al comma 2 del presente
articolo,   definisce,  d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-regioni,
programmi   di   interventi   urgenti,  anche  attraverso  azioni  di
manutenzione  dei distretti idrografici, per la riduzione del rischio
idrogeologico  nelle  zone  in  cui  la  maggiore  vulnerabilita' del
territorio  e'  connessa con piu' elevati pericoli per le persone, le
cose  ed  il  patrimonio ambientale, con priorita' per le aree ove e'
stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza, ai sensi dell'articolo 5
della  legge  24  febbraio  1992,  n. 225. Per la realizzazione degli
interventi   possono   essere  adottate,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del Ministro delle
infrastrutture   e   dei   trasporti,   e  d'intesa  con  le  regioni
interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge
24 febbraio 1992, n. 225.
   4. Per l'attivita' istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai
commi  1,  2  e  3, i Ministri competenti si avvalgono, senza nuovi o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  del  Dipartimento della
protezione  civile,  nonche' della collaborazione del Corpo forestale
dello  Stato,  delle  regioni,  delle Autorita' di bacino, del Gruppo
nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio
nazionale  delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del Servizio
geologico  d'Italia  - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per
la  protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi tecnici (APAT), per
quanto di rispettiva competenza.
   5.  Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi
1,   2,  3  e  4,  gli  organi  di  protezione  civile  provvedono  a
predisporre,  per  le  aree  a  rischio  idrogeologico, con priorita'
assegnata  a  quelle in cui la maggiore vulnerabilita' del territorio
e'  connessa  con  piu' elevati pericoli per le persone, le cose e il
patrimonio  ambientale,  piani  urgenti  di  emergenza  contenenti le
misure   per   la  salvaguardia  dell'incolumita'  delle  popolazioni
interessate,  compreso  il  preallertamento,  l'allarme e la messa in
salvo preventiva.
   6.  Nei  piani  stralcio  di  cui  al  comma 1 sono individuati le
infrastrutture   e   i   manufatti   che   determinano   il   rischio
idrogeologico.   Sulla   base  di  tali  individuazioni,  le  regioni
stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari
possono   accedere  al  fine  di  adeguare  le  infrastrutture  e  di
rilocalizzare  fuori dall'area a rischio le attivita' produttive e le
abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli
enti  locali  interessati,  predispongono,  con  criteri di priorita'
connessi  al  livello  di  rischio,  un piano per l'adeguamento delle
infrastrutture,  determinandone altresi' un congruo termine, e per la
concessione  di  incentivi  finanziari  per la rilocalizzazione delle
attivita'   produttive  e  delle  abitazioni  private  realizzate  in
conformita'  alla  normativa  urbanistica  edilizia  o condonate. Gli
incentivi  sono  attivati nei limiti della quota dei fondi introitati
ai  sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  e riguardano anche gli oneri per la demo lizione dei
manufatti;  il  terreno  di  risulta  viene  acquisito  al patrimonio
indisponibile  dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede
con  le  modalita'  previste  dalla normativa vigente. Ove i soggetti
interessati  non  si  avvalgano  della  facolta'  di  usufruire delle
predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi
ai   danni   derivanti   agli  insediamenti  di  loro  proprieta'  in
conseguenza del verificarsi di calamita' naturali.
   7.  Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono
contenere  l'indicazione  dei mezzi per la loro realizzazione e della
relativa copertura finanziaria.
 
          Note all'art. 67:
              - L'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante
          «Istituzione   del   Servizio  nazionale  della  protezione
          civile» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo
          1992, n. 64 (S.O.) e' il seguente:
              «Art.  5  (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
          1.  Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera  c),  il  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
          presupposti.
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
              3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
              4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
          presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.
              5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
              6.  Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
          sono  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati
          affinche'  vengano  pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142».
              - L'art.  86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  112, recante «Conferimento di funzioni e compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998,
          n. 92 S.O., e' il seguente:
              «2.  I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione
          del demanio idrico sono introitati dalla regione».