Art. 67. Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio 1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonche' gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio. 2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi: a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalita' di esecuzione delle stesse; b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. L'organo di vigilanza territorialmente competente puo' chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati. 3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove e' prevista la presenza di piu' di tre lavoratori. 4. La notifica di cui al presente articolo e' valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui all'articolo 53, comma 5.