Art. 67.
(Misure urgenti per il recupero di somme af ferenti al bilancio della
                         giustizia e per il
              contenimento e la razionalizzazione delle
                         spese di giustizia)

1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole:
"in  uno  o  piu'  giornali  designati  dal giudice" sono aggiunte le
seguenti:  "e  nel  sito  internet  del Ministero della giustizia. La
durata  della  pubblicazione  nel  sito  e'  stabilita dal giudice in
misura  non  superiore  a trenta giorni. In mancanza, la durata e' di
quindici giorni".
2.  All'articolo 535 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
 a)  al  comma  1,  le  parole: "relative ai reati cui la condanna si
riferisce" sono soppresse;
 b) il comma 2 e' abrogato.
3.  Al  testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  30  maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 13 (L), dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis.  Per  i  processi  dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al
contributo  unificato, e' dovuto un importo pari all'imposta fissa di
registrazione dei provvedimenti giudiziari";
 b)  al  comma 2 dell'articolo 52 (L), le parole: "di un quarto" sono
sostituite dalle seguenti: "di un terzo";
 c) all'articolo 73 (R) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis.  I  provvedimenti  della  Corte  di  cassazione  sono  esenti
dall'obbligo della registrazione. (L)";
 d) alla parte II, dopo il titolo XIV e' aggiunto il seguente:
                           "TITOLO XIV-bis
                      REGISTRAZIONE DEGLI ATTI
                   GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE

Art.  73-bis (L). - (Termini per la richiesta di registrazione). - 1.
La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno
prodotto  da  fatti  costituenti  reato  deve  essere richiesta entro
cinque giorni dal passaggio in giudicato.
Art.  73-ter  (L).  -  (Procedura  per  la  registrazione  degli atti
giudiziari).   -   1.  La  trasmissione  della  sentenza  all'ufficio
finanziario e' curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice
dell'esecuzione";
 e) all'articolo 205 (L) sono apportate le seguenti modificazioni:
1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Recupero  intero,
forfettizzato e per quota";
2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1.   Le  spese  del  processo  penale  anticipate  dall'erario  sono
recuperate  nei  confronti  di  ciascun  condannato, senza vincolo di
solidarieta',  nella  misura fissa stabilita con decreto del Ministro
della  giustizia,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  ai  sensi  dell'articolo  17,  commi  3 e 4, della legge 23
agosto   1988,   n. 400.   L'ammontare   degli  importi  puo'  essere
rideterminato  ogni  anno  al  fine di garantire l'integrale recupero
delle somme anticipate dall'erario.
2.  Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con
riferimento  al  grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice,
in  ragione  della complessita' delle indagini e degli atti compiuti,
nella  statuizione  di  condanna al pagamento delle spese processuali
puo'  disporre  che  gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono
recuperate  per  intero,  oltre  quelle  previste dal comma 2-bis, le
spese  per  la  consulenza  tecnica e per la perizia, le spese per la
pubblicazione  della  sentenza  penale  di condanna e le spese per la
demolizione  di  opere  abusive  e  per  la riduzione in pristino dei
luoghi,  fatto  salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del
decreto-legge    30   settembre   2003,   n. 269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326";
3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonche' le spese per la
consulenza  tecnica  e  per la perizia, le spese per la pubblicazione
della  sentenza  penale  di condanna e le spese per la demolizione di
opere  abusive  e  per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al
comma  2,  sono  recuperati  nei  confronti  di ciascun condannato in
misura  corrispondente  alla  quota  del debito da ciascuno dovuta in
base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarieta'.
2-quinquies.   Il   contributo  unificato  e  l'imposta  di  registro
prenotati  a  debito  per  l'azione  civile  nel processo penale sono
recuperati  nei  confronti  di ciascun condannato al risarcimento del
danno  in  misura  corrispondente  alla  quota del debito da ciascuno
dovuta, senza vincolo di solidarieta'.
2-sexies.  Gli  oneri tributari relativi al sequestro conservativo di
cui  all'articolo  316 del codice di procedura penale sono recuperati
nei  confronti del condannato a carico del quale e' stato disposto il
sequestro conservativo";
 f) all'articolo 208 (R), il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Se  non  diversamente  stabilito in modo espresso, ai fini delle
norme  che  seguono  e  di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato
della  gestione  delle  attivita'  connesse alla riscossione e' cosi'
individuato:
 a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario e'
quello  presso  il  magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il
cui  provvedimento  e' passato in giudicato o presso il magistrato il
cui provvedimento e' divenuto definitivo;
 b)   per   il   processo   penale   e'   quello  presso  il  giudice
dell'esecuzione. (L)";
 g)  alla  parte  VII,  titolo  II,  la  rubrica  e' sostituita dalla
seguente:   "Disposizioni   generali   per   le  spese  nel  processo
amministrativo, contabile e tributario";
 h) all'articolo 212 (R) sono apportate le seguenti modificazioni:
1)  al  comma 1, le parole: "o, per le spese di mantenimento, cessata
l'espiazione della pena in istituto" sono soppresse;
2)  al  comma 2, le parole: "o dalla cessazione dell'espiazione della
pena in istituto" sono soppresse;
 i)  il  capo  VI-bis del titolo II della parte VII e' sostituito dal
seguente titolo:

                           "TITOLO II-bis
                 DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE DI
                   MANTENIMENTO IN CARCERE, SPESE
                    PROCESSUALI, PENE PECUNIARIE,
      SANZIONI AMMINISTRATIVE PECU NIARIE E SANZIONI PECUNIARIE
                   PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE
                              E PENALE

                               CAPO I
                     RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

Art.  227-bis  (L).  - (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1. La
quantificazione  dell'importo  dovuto  e'  effettuata  secondo quanto
disposto  dall'articolo  211.  Ad  essa  provvede l'ufficio ovvero, a
decorrere   dalla   data   di   stipula  della  convenzione  prevista
dall'articolo  1,  comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive  modificazioni,  e per i crediti ivi indicati, la societa'
Equitalia Giustizia Spa.
Art.  227-ter (L). - (Riscossione mediante ruolo). - 1. Entro un mese
dalla  data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in
cui e' divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o,
per  le  spese  di  mantenimento,  cessata  l'espiazione in istituto,
l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione
prevista  dall'articolo  1,  comma 367, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244,  e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la
societa' Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo.
2.  L'agente  della  riscossione procede alla riscossione spontanea a
mezzo  ruolo  ai  sensi  dell'articolo  32,  comma 1, lettera a), del
decreto  legislativo  26  febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo
25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
Art.  227-quater  (L).  -  (Norme  applicabili).  - 1. Alle attivita'
previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216,
218, comma 2, e 220".
4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 205 (L), comma
1,  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  30  maggio  2002,  n. 115,  come  sostituito dal presente
articolo,   il   recupero   dellespese   avviene   secondo  le  norme
anteriormente vigenti.
5.  L'articolo  208,  comma 1 (L), del testo unico delle disposizioni
legislative  e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
come  sostituito  dal  presente  articolo, si applica ai procedimenti
definiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
6.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 227- ter, comma 2 (L), del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di  spese  di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  30  maggio  2002,  n. 115,  come  modificato dal presente
articolo,  si applicano anche ai ruoli formati tra la data di entrata
in  vigore  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e quella di entrata
in vigore della presente legge.
7.  All'articolo  1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'alinea, dopo le parole: "conseguenti ai provvedimenti passati
in  giudicato  o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008"
sono inserite le seguenti: "o relative al mantenimento in carcere per
condanne,  per  le  quali  sia  cessata  l'espiazione  della  pena in
istituto a decorrere dalla stessa data";
 b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a)  acquisizione  dei dati anagrafici del debitore e quantificazione
del  credito,  nella  misura stabilita dal decreto del Ministro della
giustizia  adottato  a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di
cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 maggio 2002,
n. 115, e successive modificazioni";
 c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) iscrizione a ruolo del credito";
 d) la lettera c) e' abrogata.
 
          Note all'art. 67:
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 36 del codice penale,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.   36   (Pubblicazione  della  sentenza  penale  di
          condanna).  -  La sentenza di condanna alla pena di morte o
          all'ergastolo  e' pubblicata mediante affissione nel comune
          ove  e'  stata  pronunciata,  in  quello  ove il delitto fu
          commesso,  e  in  quello  ove  il condannato aveva l'ultima
          residenza.
             La  sentenza  di condanna e' inoltre pubblicata, per una
          sola  volta, in uno o piu' giornali designati dal giudice e
          nel  sito internet del Ministero della giustizia. La durata
          della  pubblicazione  nel  sito e' stabilita dal giudice in
          misura  non  superiore  a  trenta  giorni.  In mancanza, la
          durata e' di quindici giorni.
             La  pubblicazione  e'  fatta  per estratto, salvo che il
          giudice  disponga  la  pubblicazione  per  intero;  essa e'
          eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
             La  legge determina gli altri casi nei quali la sentenza
          di  condanna  deve  essere  pubblicata.  In  tali  casi  la
          pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi
          precedenti.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  535  del codice di
          procedura  penale,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  535  (Condanna  alle  spese). - 1. La sentenza di
          condanna  pone  a  carico del condannato il pagamento delle
          spese processuali.
             2. [Abrogato]
             3.  Sono  poste  a  carico  del  condannato  le spese di
          mantenimento   durante   la  custodia  cautelare,  a  norma
          dell'art. 692.
             4.  Qualora  il  giudice  non  abbia provveduto circa le
          spese, la sentenza e' rettificata a norma dell'art. 130.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13 del gia' citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 115 del 2002,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.13  (L)  (Importi). - 1. Il contributo unificato e'
          dovuto nei seguenti importi:
              a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
              b)  euro  70  per i processi di valore superiore a euro
          1.100  e  fino  a euro 5.200 e per i processi di volontaria
          giurisdizione,  nonche'  per  i processi speciali di cui al
          libro  IV,  titolo  II,  capo  VI,  del codice di procedura
          civile;
              c)  euro  170 per i processi di valore superiore a euro
          5.200  e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
          valore  indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
          di pace;
              d)  euro  340 per i processi di valore superiore a euro
          26.000  e  fino  a  euro  52.000  e per i processi civili e
          amministrativi di valore indeterminabile;
              e)  euro  500 per i processi di valore superiore a euro
          52.000 e fino a euro 260.000;
              f)  euro  800 per i processi di valore superiore a euro
          260.000 e fino a euro 520.000;
              g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro
          520.000.
             2.   Per   i   processi  di  esecuzione  immobiliare  il
          contributo  dovuto  e'  pari  a  euro  200.  Per  gli altri
          processi  esecutivi  lo  stesso  importo  e'  ridotto della
          meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
          contributo dovuto e' pari a euro 120.
             2-bis.  Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione,
          oltre  al  contributo  unificato, e' dovuto un importo pari
          all'imposta   fissa   di  registrazione  dei  provvedimenti
          giudiziari.
             3.  Il  contributo  e' ridotto alla meta' per i processi
          speciali  previsti  nel  libro  IV, titolo I, del codice di
          procedura  civile,  compreso  il  giudizio di opposizione a
          decreto   ingiuntivo   e   di   opposizione  alla  sentenza
          dichiarativa  di fallimento. Ai fini del contributo dovuto,
          il   valore  dei  processi  di  sfratto  per  morosita'  si
          determina  in  base  all'importo dei canoni non corrisposti
          alla  data  di  notifica  dell'atto  di  citazione  per  la
          convalida  e  quello  dei  processi  di finita locazione si
          determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
             4.  Per  i  processi  in materia di locazione, comodato,
          occupazione  senza  titolo  e  di  impugnazione di delibere
          condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.
             5.  Per  la  procedura fallimentare, che e' la procedura
          dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
          contributo dovuto e' pari a euro 672.
             6.  Se  manca  la  dichiarazione  di cui all'art. 14, il
          processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
          g).
             6-bis.  Per  i  ricorsi  proposti  davanti  ai Tribunali
          amministrativi   regionali  e  al  Consiglio  di  Stato  il
          contributo  dovuto  e'  di euro 500; per i ricorsi previsti
          dall'art.  21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
          quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
          1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
          cittadinanza,  di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
          territorio  dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
          sentenza  o  di  ottemperanza  del  giudicato il contributo
          dovuto  e'  di  euro  250; per i ricorsi previsti dall'art.
          23-bis,  comma  1,  della  legge  6 dicembre 1971, n. 1034,
          nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato art.
          23-bis,  il  contributo  dovuto  e'  di  euro  1.000; per i
          predetti  ricorsi  in  materia  di  affidamento  di lavori,
          servizi   e   forniture,  nonche'  di  provvedimenti  delle
          Autorita',  il  contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
          relativo  al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
          ogni  caso  dalla  parte  soccombente,  anche  nel  caso di
          compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
          e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
          si  determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
          Non  e'  dovuto  alcun  contributo  per  i ricorsi previsti
          dall'art.  25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
          diniego  di  accesso  alle  informazioni  di cui al decreto
          legislativo  19  agosto  2005,  n. 195, di attuazione della
          direttiva     2003/4/CE     sull'accesso    del    pubblico
          all'informazione ambientale.
             6-ter.  Il  maggior  gettito derivante dall'applicazione
          delle  disposizioni  di  cui  al comma 6- bis e' versato al
          bilancio  dello Stato, per essere riassegnato allo stato di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
          le  spese  riguardanti  il  funzionamento  del Consiglio di
          Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.».
             -  Si  riporta il testo del comma 2 dell'art. 52 (L) del
          gia'  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115
          del 2002, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «2.  Se  la  prestazione  non  e' completata nel termine
          originariamente  stabilito  o  entro  quello  prorogato per
          fatti  sopravvenuti  e  non  imputabili  all'ausiliario del
          magistrato,  per gli onorari a tempo non si tiene conto del
          periodo  successivo  alla  scadenza del termine e gli altri
          onorari sono ridotti di un terzo.»
             -  Si  riporta il testo dell'art. 73 (R) del gia' citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 115 del 2002,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  73 (R) (Procedura per la registrazione degli atti
          giudiziari).  -  1.  In  adempimento  dell'obbligo previsto
          dall'art.   10,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986, n. 131, il
          funzionario   addetto   all'ufficio  trasmette  all'ufficio
          finanziario  le  sentenze,  i  decreti  e  gli  altri  atti
          giudiziari  soggetti  ad  imposta di registro ai fini della
          registrazione.  L'ufficio  finanziario comunica gli estremi
          di  protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla
          ricezione  nei  casi  di  imposta  prenotata  a debito, dal
          pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in
          calce all'originale degli atti.
             2.  La  trasmissione  dei  documenti  avviene secondo le
          regole   tecniche   telematiche   stabilite   con   decreto
          dirigenziale  del  Ministero dell'economia e delle finanze,
          di  concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione.
             2-bis.  I  provvedimenti  della Corte di cassazione sono
          esenti dall'obbligo della registrazione (L).»
             -  Si riporta il testo dell'art. 205 (L) del gia' citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 115 del 2002,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  205  (L)  (Recupero  intero,  forfettizzato e per
          quota).  -  1.  Le  spese  del  processo  penale anticipate
          dall'erario   sono  recuperate  nei  confronti  di  ciascun
          condannato,  senza  vincolo  di  solidarieta', nella misura
          fissa  stabilita  con decreto del Ministro della giustizia,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          ai  sensi  dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
          1988,   n.  400.  L'ammontare  degli  importi  puo'  essere
          rideterminato  ogni  anno  al fine di garantire l'integrale
          recupero delle somme anticipate dall'erario.
             2.  Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del
          recupero  con riferimento al grado di giudizio e al tipo di
          processo.  Il  giudice, in ragione della complessita' delle
          indagini  e  degli  atti  compiuti,  nella  statuizione  di
          condanna al pagamento delle spese processuali puo' disporre
          che  gli  importi  siano  aumentati  sino  al  triplo. Sono
          recuperate  per  intero,  oltre  quelle  previste dal comma
          2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia,
          le  spese  per  la  pubblicazione  della sentenza penale di
          condanna  e  le spese per la demolizione di opere abusive e
          per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto
          previsto  dall'art.  32,  comma  12,  del  decreto-legge 30
          settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
             2-bis.  Le  spese  relative  alle  prestazioni  previste
          dall'art.  96  del  decreto  legislativo 1° agosto 2003, n.
          259,   e  successive  modificazioni,  e  quelle  funzionali
          all'utilizzo  delle prestazioni medesime sono recuperate in
          misura  fissa  stabilita  con  decreto  del  Ministro della
          giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
          agosto 1988, n. 400.
             2-ter.  Il  decreto  di  cui al comma 2-bis determina la
          misura  del  recupero  con riferimento al costo medio delle
          singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi
          puo' essere rideterminato ogni anno.
             2-quater.  Gli importi di cui al comma 2-bis, nonche' le
          spese  per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese
          per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le
          spese  per  la  demolizione  di  opere  abusive  e  per  la
          riduzione  in  pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono
          recuperati  nei  confronti  di ciascun condannato in misura
          corrispondente  alla quota del debito da ciascuno dovuta in
          base  al  decreto  di  cui  al  comma  1,  senza vincolo di
          solidarieta'.
             2-quinquies.  Il  contributo  unificato  e  l'imposta di
          registro   prenotati  a  debito  per  l'azione  civile  nel
          processo  penale  sono  recuperati nei confronti di ciascun
          condannato    al   risarcimento   del   danno   in   misura
          corrispondente  alla  quota  del debito da ciascuno dovuta,
          senza vincolo di solidarieta'.
             2-sexies.  Gli  oneri  tributari  relativi  al sequestro
          conservativo  di  cui  all'art. 316 del codice di procedura
          penale  sono  recuperati  nei  confronti  del  condannato a
          carico   del   quale   e'   stato   disposto  il  sequestro
          conservativo.»
             -  Si riporta il testo dell'art. 208 (R) del gia' citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 115 del 2002,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.   208  (R)  (Ufficio  competente).  -  1.  Se  non
          diversamente  stabilito  in  modo  espresso,  ai fini delle
          norme  che  seguono  e  di  quelle cui si rinvia, l'ufficio
          incaricato  della  gestione  delle  attivita' connesse alla
          riscossione e' cosi' individuato:
              a)  per il processo civile, amministrativo, contabile e
          tributario  e'  quello  presso il magistrato, diverso dalla
          Corte  di  cassazione,  il  cui provvedimento e' passato in
          giudicato  o  presso  il magistrato il cui provvedimento e'
          divenuto definitivo;
              b)  per  il processo penale e' quello presso il giudice
          dell'esecuzione. (L)
             2. Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59
          del  decreto  legislativo 13 aprile 1999, n. 112, i termini
          "ente  creditore" e "soggetti creditori" non si riferiscono
          all'ufficio di cui al comma 1.»
             -  Si riporta il testo dell'art. 212 (R) del gia' citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 115 del 2002,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  212  (R)  (Invito al pagamento). - [1. Passato in
          giudicato  o  divenuto  definitivo  il provvedimento da cui
          sorge l'obbligo, l'ufficio notifica al debitore l'invito al
          pagamento  dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che
          si  procedera'  ad  iscrizione  a ruolo, in caso di mancato
          pagamento entro i termini stabiliti.
             2.  Entro  un  mese  dal passaggio in giudicato, o dalla
          definitivita'  del  provvedimento  da  cui sorge l'obbligo,
          l'ufficio  chiede  la  notifica,  ai  sensi dell'art. 137 e
          seguenti  del  codice  di  procedura civile, dell'invito al
          pagamento cui e' allegato il modello di pagamento.
             3.  Nell'invito  e' fissato il termine di un mese per il
          pagamento  ed  e'  richiesto  al  debitore di depositare la
          ricevuta  di  versamento  entro  dieci giorni dall'avvenuto
          pagamento].».
             -  Il  decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112 recante:
          «Disposizioni   urgenti   per  lo  sviluppo  economico,  la
          semplificazione,   la  competitivita',  la  stabilizzazione
          della   finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria)
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n.  133  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
          2008, n. 147, S.O.
             -  Si  riporta  il testo del comma 367 dell'art. 1 della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2008),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
             «367.  Entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente legge, il Ministero della giustizia
          stipula   con  una  societa'  interamente  posseduta  dalla
          societa'  di  cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30
          settembre  2005,  n.  203,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o piu' convenzioni
          in  base  alle quali la societa' stipulante con riferimento
          alle  spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
          2002,  n.  115,  conseguenti  ai  provvedimenti  passati in
          giudicato  o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio
          2008  o  relative  al mantenimento in carcere per condanne,
          per  le  quali  sia  cessata  l'espiazione  della  pena  in
          istituto  a  decorrere  dalla  stessa  data,  provvede alla
          gestione del credito, mediante le seguenti attivita':
              a)  acquisizione  dei  dati  anagrafici  del debitore e
          quantificazione  del  credito,  nella  misura stabilita dal
          decreto  del  Ministro  della  giustizia  adottato  a norma
          dell'art.  205  (L)  del  testo unico di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30  maggio  2002,  n. 115, e
          successive modificazioni;
              b) iscrizione a ruolo del credito;
              c) [Abrogato]».