ART. 67 (Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 100, comma 6, del decreto, sono aggiunte infine le seguenti parole: "o per garantire la continuita' in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione" . 2. All'articolo 100, del decreto, e' aggiunto il seguente comma: "6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.".