ART. 67
         (Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.  All'articolo 100, comma 6, del decreto, sono aggiunte infine le
seguenti  parole:  "o  per  garantire la continuita' in condizioni di
emergenza  nell'erogazione  di  servizi essenziali per la popolazione
quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione" .
  2.  All'articolo  100,  del decreto, e' aggiunto il seguente comma:
"6-bis.  Il  committente  o  il responsabile dei lavori, se nominato,
assicura  l'attuazione  degli  obblighi a carico del datore di lavoro
dell'impresa  affidataria  previsti  dall'articolo  97, comma 3-bis e
3-ter.  Nel  campo  di applicazione del decreto legislativo 12 aprile
2006,  n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118,
comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.".