Art. 67 

 

				 
            Coubicazione e condivisione di infrastrutture 

 
  1. All'articolo 89 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Quando  un  operatore
che fornisce reti di  comunicazione  elettronica  ha  il  diritto  di
installare infrastrutture su proprieta' pubbliche o private ovvero al
di sopra o al di sotto di esse, oppure puo' avvalersi di disposizioni
in materia  di  limitazioni  legali  della  proprieta',  servitu'  ed
espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorita',  anche  mediante
l'adozione di specifici regolamenti, puo' imporre la condivisione  di
tali infrastrutture o proprieta', nel pieno rispetto del principio di
proporzionalita', ivi  compresi  tra  l'altro  edifici  o  accesso  a
edifici, cablaggio degli edifici,  piloni,  antenne,  torri  e  altre
strutture  di  supporto,  condotti,  guaine,  pozzetti  e  armadi  di
distribuzione."; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Fermo quanto disposto
in materia di coubicazione e  condivisione  di  infrastrutture  e  di
coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002,  n.  166,  e  dal
comma  3  del  presente  articolo,  l'Autorita'  puo'  richiedere  ed
eventualmente imporre ai titolari dei diritti di cui al  comma  1  di
condividere le strutture o la proprieta',  compresa  la  coubicazione
fisica, o di adottare misure volte a facilitare il  coordinamento  di
lavori pubblici per  tutelare  l'ambiente,  la  salute  pubblica,  la
pubblica sicurezza  o  per  realizzare  obiettivi  di  pianificazione
urbana o rurale e soltanto  dopo  un  adeguato  periodo  di  pubblica
consultazione ai sensi dell'articolo 11 nel corso del quale tutte  le
parti interessate devono poter  esprimere  il  proprio  parere.  Tali
disposizioni su  condivisione  o  coordinamento  possono  comprendere
regole  sulla  ripartizione  dei  costi  della   condivisione   delle
strutture o delle proprieta'."; 
  c) dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
  " 5-bis. L'Autorita',  previo  adeguato  periodo  di  consultazione
pubblica nel corso del quale tutte  le  parti  interessate  hanno  la
possibilita' di esprimere le proprie opinioni, puo' imporre  obblighi
in  relazione  alla  condivisione  del  cablaggio  all'interno  degli
edifici o fino al primo punto di concentrazione o  di  distribuzione,
qualora esso si trovi al di  fuori  dell'edificio,  ai  titolari  dei
diritti di cui al comma 1 o al proprietario  di  tale  cablaggio,  se
cio'  e'  giustificato  dal  fatto  che  la  duplicazione   di   tale
infrastruttura  sarebbe  economicamente  inefficiente  o  fisicamente
impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di  condivisione  o
coordinamento possono rientrare norme sulla  ripartizione  dei  costi
della condivisione delle strutture o delle  proprieta',  adattate  se
del caso in funzione dei rischi. 
  5-ter. Il Ministero, tenendo informata l'Autorita', puo' richiedere
alle imprese di fornire le informazioni necessarie per  elaborare  un
inventario dettagliato  della  natura,  disponibilita'  e  ubicazione
geografica  delle  strutture  di  cui  al  comma  1,  e  metterlo   a
disposizione delle parti interessate e dell'Autorita' medesima. 
  5-quater. I provvedimenti adottati dall'Autorita' o  dal  Ministero
conformemente al presente articolo sono obiettivi,  trasparenti,  non
discriminatori e proporzionati.". 
 
          Note all'art. 67: 
              Il  testo   dell'articolo   89   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art.    89.    Coubicazione    e    condivisione    di
          infrastrutture. 
              1.  Quando  un   operatore   che   fornisce   reti   di
          comunicazione  elettronica  ha  il  diritto  di  installare
          infrastrutture su proprieta' pubbliche o private ovvero  al
          di sopra o al di sotto di esse, oppure  puo'  avvalersi  di
          disposizioni  in  materia  di  limitazioni   legali   della
          proprieta', servitu' ed espropriazione di cui  al  presente
          Capo, l'Autorita', anche mediante l'adozione  di  specifici
          regolamenti,  puo'  imporre   la   condivisione   di   tali
          infrastrutture  o  proprieta',  nel  pieno   rispetto   del
          principio di proporzionalita',  ivi  compresi  tra  l'altro
          edifici o  accesso  a  edifici,  cablaggio  degli  edifici,
          piloni, antenne,  torri  e  altre  strutture  di  supporto,
          condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione. 
              2. Fermo quanto disposto in materia di  coubicazione  e
          condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori
          dalla legge 1° agosto 2002, n.  166,  e  dal  comma  3  del
          presente   articolo,   l'Autorita'   puo'   richiedere   ed
          eventualmente imporre ai titolari dei  diritti  di  cui  al
          comma 1  di  condividere  le  strutture  o  la  proprieta',
          compresa la coubicazione fisica, o di adottare misure volte
          a  facilitare  il  coordinamento  di  lavori  pubblici  per
          tutelare  l'ambiente,  la  salute  pubblica,  la   pubblica
          sicurezza o  per  realizzare  obiettivi  di  pianificazione
          urbana o rurale e soltanto  dopo  un  adeguato  periodo  di
          pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 11 nel  corso
          del quale tutte le parti interessate devono poter esprimere
          il proprio parere.  Tali  disposizioni  su  condivisione  o
          coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione
          dei  costi  della  condivisione  delle  strutture  o  delle
          proprieta'. 
              3.  Qualora  l'installazione  delle  infrastrutture  di
          comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi
          all'interno di centri abitati,  gli  operatori  interessati
          devono  provvedere  alla  comunicazione  del  progetto   in
          formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato,
          per consentire il suo inserimento in un  apposito  archivio
          telematico, affinche' sia agevolata la  condivisione  dello
          scavo con altri operatori e la  coubicazione  dei  cavi  di
          comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche  UNI
          e CEI. L'avvenuta comunicazione in  forma  elettronica  del
          progetto costituisce un presupposto per il  rilascio  delle
          autorizzazioni di cui all'articolo 88. 
              4. Entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni,  a
          decorrere dalla data di  presentazione  e  pubblicizzazione
          del progetto di cui al comma 3, gli  operatori  interessati
          alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei  cavi
          di  comunicazione  elettronica,  possono  concordare,   con
          l'operatore che ha  gia'  presentato  la  propria  istanza,
          l'elaborazione di un  piano  comune  degli  scavi  e  delle
          opere. In assenza di  accordo  tra  gli  operatori,  l'Ente
          pubblico competente rilascia  i  provvedimenti  abilitativi
          richiesti,  in  base  al  criterio  della  priorita'  delle
          domande. 
              5. Nei casi di cui ai  commi  3  e  4  si  adottano  le
          disposizioni e le procedure stabilite all'articolo 88. 
              5-bis.  L'Autorita',   previo   adeguato   periodo   di
          consultazione pubblica nel corso del quale tutte  le  parti
          interessate hanno la possibilita' di esprimere  le  proprie
          opinioni,  puo'  imporre   obblighi   in   relazione   alla
          condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino
          al  primo  punto  di  concentrazione  o  di  distribuzione,
          qualora  esso  si  trovi  al  di  fuori  dell'edificio,  ai
          titolari dei diritti di cui al comma 1 o al proprietario di
          tale cablaggio, se cio' e' giustificato dal  fatto  che  la
          duplicazione di tale infrastruttura sarebbe  economicamente
          inefficiente  o  fisicamente  impraticabile.   Tra   queste
          disposizioni in materia  di  condivisione  o  coordinamento
          possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi  della
          condivisione delle strutture o delle  proprieta',  adattate
          se del caso in funzione dei rischi. 
              5-ter. Il  Ministero,  tenendo  informata  l'Autorita',
          puo' richiedere alle imprese  di  fornire  le  informazioni
          necessarie per elaborare un  inventario  dettagliato  della
          natura,  disponibilita'  e  ubicazione   geografica   delle
          strutture di cui al comma  1,  e  metterlo  a  disposizione
          delle parti interessate e dell'Autorita' medesima. 
              5-quater. I provvedimenti adottati dall'Autorita' o dal
          Ministero   conformemente   al   presente   articolo   sono
          obiettivi,    trasparenti,     non     discriminatori     e
          proporzionati.".