Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) Collaudo statico (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8) 1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumita' devono essere sottoposte a collaudo statico. 2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera. 3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori e' tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2. 4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, e' fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore. 5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne da' comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo. 6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficolta' tecniche e da complessita' esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni. 7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilita', il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. 8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilita', se prescritte, occorre presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.