Art. 67. Procedura di espropriazione Il procedimento di espropriazione forzata e' compiuto in conformita' alle norme dei commi secondo, cosi' come codificato dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1960, n. 1544, e terzo dell'art. 200, nonche' degli articoli 219 e seguenti del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, con le seguenti modifiche: 1) le attribuzioni spettanti all'esattore ed agli ufficiali esattoriali sono espletate rispettivamente dal ricevitore provinciale e dagli ufficiali giudiziari; 2) il creditore istante ed in ogni caso il ricevitore provinciale possono concorrere all'asta senza depositare la cauzione prevista dall'art. 236; 3) il prezzo di aggiudicazione deve essere versato alla Cassa depositi e prestiti nel termine di tre giorni dalla vendita; 4) nell'ipotesi prevista dall'art. 238 l'immobile e' devoluto all'ente creditore o a quello fra gli enti creditori che vanta il maggior credito per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e l'importo del credito per cui si procede, al netto delle spese di esecuzione e dell'indennita' di mora; 5) gli articoli 231, 232, e 241 non si applicano. I titoli depositati presso la Cassa depositi e prestiti ed i titoli ipotecari per cauzione sono alienati al prezzo di borsa, a cura della Cassa medesima o dell'istituto emittente, nelle forme stabilite dai rispettivi regolamenti.