(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 67)
                              Art. 67. 
                     Procedura di espropriazione 

 
  Il  procedimento  di  espropriazione   forzata   e'   compiuto   in
conformita' alle norme  dei  commi  secondo,  cosi'  come  codificato
dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1960, n. 1544, e  terzo  dell'art.
200, nonche' degli articoli 219 e seguenti del testo unico 29 gennaio
1958, n. 645, con le seguenti modifiche: 
    1) le  attribuzioni  spettanti  all'esattore  ed  agli  ufficiali
esattoriali sono espletate rispettivamente dal ricevitore provinciale
e dagli ufficiali giudiziari; 
    2) il creditore istante ed in ogni caso il ricevitore provinciale
possono concorrere all'asta senza  depositare  la  cauzione  prevista
dall'art. 236; 
    3) il prezzo di aggiudicazione deve  essere  versato  alla  Cassa
depositi e prestiti nel termine di tre giorni dalla vendita; 
    4) nell'ipotesi prevista dall'art.  238  l'immobile  e'  devoluto
all'ente creditore o a quello fra gli enti  creditori  che  vanta  il
maggior credito per il minor prezzo tra  il  prezzo  base  del  terzo
incanto e l'importo del credito per cui si procede,  al  netto  delle
spese di esecuzione e dell'indennita' di mora; 
    5) gli articoli 231, 232, e 241 non si applicano. 
  I titoli depositati presso la Cassa depositi e prestiti ed i titoli
ipotecari per cauzione sono alienati al prezzo di borsa, a cura della
Cassa medesima o dell'istituto emittente, nelle forme  stabilite  dai
rispettivi regolamenti.