Art. 67. Altri accantonamenti Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte di lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del cinque per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile risultante all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili e riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito. La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e il costo effettivamente sostenuto concorre a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui ha termine il ciclo. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni di questo titolo.