Articolo 67. Strumenti aventi lo scopo di dichiarare la nullita' di un trattato, di porvi termine, di effettuarne il ritiro o di sospenderne l'applicazione. 1. La notifica prevista al paragrafo 1 dell'articolo 65 deve essere fatta per iscritto. 2. Qualsiasi atto che dichiari la nullita' di un trattato, vi ponga termine o attui il ritiro o la sospensione dell'applicazione di un trattato in base alle disposizioni in esso contenute o in base alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 65, deve essere redatto in uno strumento comunicato alle altre parti. Se lo strumento non e' firmato dal Capo dello Stato, dal Capo del Governo o dal Ministro degli affari esteri, il rappresentante dello Stato che fa la comunicazione puo' essere invitato ad esibire i suoi pieni poteri.