Art. 67. 
               (Contratti in corso soggetti a proroga) 
 
  I contratti di locazione di cui all'articolo 27 in corso al momento
dell'entrata in vigore della presente  legge  e  soggetti  a  proroga
secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno  la
seguente durata: 
    a) anni 4, i contratti stipulati prima del 31 dicembre 1964; 
    b) anni 5, i contratti stipulati tra il 1 gennaio 1965 ed  il  31
dicembre 1973; 
    c) anni 6, i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973. 
  La durata di cui sopra decorre dal giorno e  dal  mese,  successivi
alla entrata in vigore della presente legge, corrispondenti a  quelli
di  scadenza  previsti  nel  contratto   di   locazione;   ove   tale
determinazione non sia possibile, dallo stesso giorno di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  E' in facolta' delle parti di stipulare anche prima della  scadenza
sopra  prevista  un  nuovo  contratto   di   locazione   secondo   le
disposizioni del capo II, titolo I, della presente legge.