Art. 67.
Composizione dei comitati consultivi   del   Consiglio  universitario
                              nazionale

  Per  l'esame  dei  progetti  di ricerca di interesse nazionale e di
rilevante  interesse  per  lo sviluppo della scienza, sono costituiti
comitati  consultivi  del Consiglio universitario nazionale. Entro il
31  dicembre 1980 il Ministro della pubblica istruzione determinera',
su  conforme parere del Consiglio universitario nazionale con proprio
decreto,  il  numero  dei  comitati,  in  ogni  caso  non superiore a
quindici,  nei  quali  raggruppare  le  discipline  per  grandi  aree
omogenee.  Di ogni comitato fa parte inoltre un ricercatore designato
dal Consiglio universitario nazionale.
  Ogni  comitato  consultivo e' composto da un professore ordinario o
straordinario  designato dal Consiglio universitario nazionale che lo
presiede  e da dieci professori eletti dai docenti dei corrispondenti
gruppi di discipline.
  Le  modalita' di elezione sono determinate con il decreto di cui al
primo comma.