Art. 67 (Albo dei periti presso il tribunale) 1. Presso ogni tribunale e' istituito un albo dei periti, diviso in categorie. 2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilita', ingegneria e relative specialita', infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, grafologia. 3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attivita' professionale presso un ente pubblico. 4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta. 5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attivita' di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice.