(Norme-art. 67)
                               Art. 67 
                (Albo dei periti presso il tribunale) 
  1. Presso ogni tribunale e' istituito un albo dei periti, diviso in
categorie. 
  2. Nell'albo sono  sempre  previste  le  categorie  di  esperti  in
medicina legale, psichiatria,  contabilita',  ingegneria  e  relative
specialita',  infortunistica  del  traffico  e   della   circolazione
stradale, balistica, chimica, grafologia. 
  3. Quando il giudice nomina come perito  un  esperto  non  iscritto
negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la  propria
attivita' professionale presso un ente pubblico. 
  4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica  specificamente
nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta. 
  5. In ogni caso il giudice  evita  di  designare  quale  perito  le
persone che svolgano o abbiano  svolto  attivita'  di  consulenti  di
parte in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del
codice.