Art. 67.
           Norme in materia di contrattazione integrativa
        e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi
  1.  Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo
12  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  (( convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 maggio 1997, n. 140, )) e successive
modificazioni,  sono  ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni
di  euro  e' destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui
alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.
  2.  Per  l'anno  2009,  nelle  more  di  un generale riordino della
materia   concernente   la   disciplina   del  trattamento  economico
accessorio,  ai  sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo (( 30
marzo   2001,  n.  165,  ))  rivolta  a  definire  una  piu'  stretta
correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative
e  allo  svolgimento  di  attivita'  di  rilevanza  istituzionale che
richiedono   particolare   impegno   e   responsabilita',   tutte  le
disposizioni  speciali,  di cui all'allegato B, che prevedono risorse
aggiuntive   a   favore   dei   fondi   per  il  finanziamento  della
contrattazione   integrativa   delle  Amministrazioni  statali,  sono
disapplicate.
  3.   A   decorrere   dall'anno   2010  le  risorse  previste  dalle
disposizioni  ((  di cui all'allegato B, )) che vanno a confluire nei
fondi  per  il  finanziamento  della contrattazione integrativa delle
Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla
base di nuovi criteri e modalita' di cui al comma 2 che tengano conto
dell'apporto  individuale  degli uffici e dell'effettiva applicazione
ai  processi  di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati
dalle predette (( disposizioni )).
  4.  I  commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori
disposizioni  speciali  che prevedono risorse aggiuntive a favore dei
Fondi  per  il  finanziamento  della contrattazione integrativa delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma 189, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
  5.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui al comma 1, va ridotta la
consistenza  dei  Fondi  per  il  finanziamento  della contrattazione
integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1
della  legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189,
dell'articolo  1 (( della legge 23 dicembre 2005, n. 266, )) e' cosi'
sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo
dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni  dello  Stato,  delle  agenzie,  incluse  le  Agenzie
fiscali  di  cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30
luglio  1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici
non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati
all'articolo  70,  comma  4,  ((  del decreto legislativo )) 30 marzo
2001,  n.  165,  e  delle  universita',  determinato  ai  sensi delle
rispettive  normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto
per  l'anno  2004  come  certificato dagli organi di controllo di cui
all'articolo  48,  comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e,  ove  previsto,  all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27
dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per
cento.».
  6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente
articolo  sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni
dotati  di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata
del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.
  7.  All'articolo  47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  il  comma  6  e'  sostituito  dal  seguente:  «6.  In caso di
certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti
non  possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di
accordo.  Il  Presidente dell'ARAN, sentito il Comitato di settore ed
il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura
delle  trattative  ed  alla  sottoscrizione  di  una nuova ipotesi di
accordo  adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione.
In  seguito  alla  sottoscrizione  della  nuova  ipotesi si riapre la
procedura  di  certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso
in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
contrattuali l'ipotesi puo' essere sottoscritta definitivamente ferma
restando  l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente
certificate.»;
    b)  il  comma  7  e'  sostituito  dal  seguente: «7. L'ipotesi di
accordo  e' trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione
tecnica,  al  comitato  di settore ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri  entro  sette giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere
del  Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso
favorevolmente  trascorsi  quindici giorni dalla data di trasmissione
della   relazione   tecnica  da  parte  dell'ARAN.  La  procedura  di
certificazione   dei  contratti  collettivi  deve  concludersi  entro
quaranta  giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi
i  quali  i  contratti  sono  efficaci,  fermo  restando che, ai fini
dell'esame  dell'ipotesi  di  accordo  da  parte  del  Consiglio  dei
Ministri,  il  predetto  termine puo' essere sospeso una sola volta e
per  non  piu'  di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie
dei  comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'ARAN  provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi
sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere
comunque  essere  adottata  entro  otto  giorni  dalla  ricezione dei
chiarimenti   richiesti,  o  dalla  scadenza  del  termine  assegnato
all'ARAN,  fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad
un'eventuale  modifica  delle  clausole  contrattuali. In ogni caso i
contratti   per   i  quali  non  si  sia  conclusa  la  procedura  di
certificazione  divengono  efficaci  trascorso il cinquantacinquesimo
giorno  dalla  sottoscrizione  dell'ipotesi di accordo. Resta escluso
comunque   dall'applicazione   del   presente   articolo  ogni  onere
aggiuntivo  a  carico  del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in
cui  i  comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo
41,  comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del
presente articolo;
    c)  dopo il comma 7 e' inserito il seguente comma: «7-bis Tutti i
termini  indicati  dal  presente  articolo  si  intendono  riferiti a
giornate lavorative».
  8.   In  attuazione  dei  principi  di  responsabilizzazione  e  di
efficienza  della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165  e  successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla
Corte   dei   Conti,  tramite  il  Ministero  economia  e  finanze  -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro il 31
maggio  di  ogni  anno,  specifiche informazioni sulla contrattazione
integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.
  9.  A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, il
Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale
dello  Stato  integra  le  informazioni  annualmente richieste con il
modello  di  cui all'articolo 40-bis comma 2, del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n.  165,  predisponendo  un'apposita  scheda con le
ulteriori  informazioni  di interesse della Corte dei conti volte tra
l'altro  ad  accertare,  oltre  il  rispetto  dei  vincoli finanziari
previsti  dalla  vigente  normativa  in ordine alla consistenza delle
risorse  assegnate  ai  fondi  per  la  contrattazione integrativa ed
all'evoluzione  della  consistenza  dei fondi e della spesa derivante
dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed
applicazione    di    criteri   improntati   alla   premialita',   al
riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della
qualita'  della  prestazione  individuale,  con  riguardo  ai diversi
istituti  finanziati  dalla  contrattazione  integrativa,  nonche'  a
parametri   di   selettivita',   con   particolare  riferimento  alle
progressioni economiche.
  10.  La  Corte  dei  conti utilizza tali informazioni, unitamente a
quelle  trasmesse  ai  sensi  del titolo V del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  ai  fini  del  referto sul costo del lavoro e
propone,  in  caso  di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai
vincoli  di  finanza  pubblica  e dagli indirizzi generali assunti in
materia  in  sede  di contrattazione collettiva nazionale, interventi
correttivi  a  livello  di comparto o di singolo ente. Fatte salve le
ipotesi  di responsabilita' previste dalla normativa vigente, in caso
di  accertato  superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole
contrattuali  sono  immediatamente  sospese  ed  e'  fatto obbligo di
recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.
  11.  Le  amministrazioni  hanno  l'obbligo  di  pubblicare  in modo
permanente  sul  proprio  sito web, con modalita' che garantiscano la
piena  visibilita'  e accessibilita' delle informazioni ai cittadini,
la  documentazione  trasmessa  annualmente all'organo di controllo in
materia di contrattazione integrativa.
  12.  In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente
articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e' fatto divieto alle
amministrazioni  di  procedere  a qualsiasi adeguamento delle risorse
destinate  alla  contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori
di  ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo
interno   equivalente   vigila   sulla  corretta  applicazione  delle
disposizioni del presente articolo.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28
          marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della
          finanza pubblica):
              «Art.    12    (Disposizioni   per   il   potenziamento
          dell'amministrazione   finanziaria  e  delle  attivita'  di
          contrasto   dell'evasione   fiscale).   -  1.  Il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  delle somme
          riscosse  in  via  definitiva  correlabili  ad attivita' di
          controllo  fiscale,  dei  risparmi  di  spesa conseguenti a
          controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via
          definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta,
          delle  maggiori  entrate  realizzate  con  la vendita degli
          immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'art. 3, comma
          99,  della  legge  23  dicembre 1996, n. 662, nonche' sulla
          base   dei  risparmi  di  spesa  per  interessi,  calcolati
          rispetto  alle previsioni definitive di bilancio e connessi
          con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con
          l'attivita'  di  controllo e di monitoraggio dell'andamento
          della  finanza  pubblica  e  dei  flussi di bilancio per il
          perseguimento  degli obiettivi programmatici, determina con
          proprio  decreto  le  misure  percentuali  da  applicare su
          ciascuna di tali risorse, per l'amministrazione economica e
          per  quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva
          competenza,  per  gli anni 2004 e 2005, per le finalita' di
          cui  al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione
          economica  e  finanziaria,  in  misura tale da garantire la
          neutralita' finanziaria rispetto al previgente sistema. Con
          effetto   dall'anno  2006,  le  predette  percentuali  sono
          determinate  ogni  anno  in  misura  tale da destinare alle
          medesime  finalita'  un  livello di risorse non superiore a
          quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento.
              2.  Le  somme  derivanti dall'applicazione del comma 1,
          secondo  modalita' determinate con il decreto ivi indicato,
          affluiscono   ad  appositi  fondi  destinati  al  personale
          dell'Amministrazione  economica  e  finanziaria in servizio
          presso  gli  Uffici adibiti alle attivita' di cui al citato
          comma  che  hanno conseguito gli obiettivi di produttivita'
          definiti,   anche   su   base   monetaria.   In   sede   di
          contrattazione  integrativa  sono  stabiliti  i  tempi e le
          modalita'  di  erogazione dei fondi determinando le risorse
          finanziarie  da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in
          relazione  all'apporto  recato  dagli  Uffici medesimi alle
          attivita' di cui al comma 1.
              3. Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto
          della  specificita'  dei  compiti e delle funzioni inerenti
          alle  esigenze  operative dell'amministrazione finanziaria,
          vengono  individuate,  sentite le organizzazioni sindacali,
          le  modalita'  e  i criteri di conferimento delle eventuali
          reggenze  degli uffici di livello dirigenziale non generale
          e  definiti  i  relativi aspetti retributivi in conformita'
          con  la  disciplina  introdotta  dal  contratto  collettivo
          nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni. Con lo
          stesso  decreto sono altresi' individuate le condizioni per
          il  conferimento  delle  reggenze,  per  motivate  esigenze
          funzionali, anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche
          funzionali  nona  e  ottava,  in  assenza  di  personale di
          qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo.
              4.  All'onere derivante dal presente articolo, valutato
          in  lire  53  miliardi per l'anno 1997, in lire 77 miliardi
          per  l'anno  1998 e in lire 92 miliardi per l'anno 1999, si
          provvede  con quota parte del maggior gettito derivante dal
          presente decreto.».
              - La   legge   20   ottobre   1960,   n.  1265  recante
          «Istituzione  del Fondo di assistenza per i finanzieri», e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  9 novembre 1960, n.
          274.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  45 del gia' citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «Art.  45  (Trattamento economico). - 1. Il trattamento
          economico   fondamentale  ed  accessorio  e'  definito  dai
          contratti collettivi.
              2.  Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri
          dipendenti   di   cui  all'art.  2,  comma  2,  parita'  di
          trattamento   contrattuale   e   comunque  trattamenti  non
          inferiori   a  quelli  previsti  dai  rispettivi  contratti
          collettivi.
              3.  I contratti collettivi definiscono, secondo criteri
          obiettivi  di  misurazione, trattamenti economici accessori
          collegati:
                a) alla produttivita' individuale;
                b)   alla   produttivita'  collettiva  tenendo  conto
          dell'apporto di ciascun dipendente;
                c)    all'effettivo    svolgimento    di    attivita'
          particolarmente  disagiate obiettivamente ovvero pericolose
          o   dannose   per   la  salute.  Compete  ai  dirigenti  la
          valutazione    dell'apporto    partecipativo   di   ciascun
          dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla
          contrattazione collettiva.
              4.  I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei
          trattamenti economici accessori.
              5.  Le  funzioni  ed  i  relativi trattamenti economici
          accessori del personale non diplomatico del Ministero degli
          affari  esteri,  per  i  servizi che si prestano all'estero
          presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari
          e    le   istituzioni   culturali   e   scolastiche,   sono
          disciplinati,  limitatamente  al  periodo  di  servizio ivi
          prestato,  dalle  disposizioni  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e successive
          modificazioni   ed   integrazioni,   nonche'   dalle  altre
          pertinenti  normative di settore del Ministero degli affari
          esteri.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  47 del gia' citato
          decreto  legislativo  n.  165/2001,  cosi'  come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva). -
          1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale
          sono  deliberati  dai  comitati  di  settore  prima di ogni
          rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui e' richiesta
          una  attivita'  negoziale  dell'ARAN. Gli atti di indirizzo
          delle  amministrazioni  diverse dallo Stato sono sottoposti
          al  Governo  che, non oltre dieci giorni, puo' esprimere le
          sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti
          la  compatibilita'  con  le  linee  di politica economica e
          finanziaria nazionale.
              2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e
          il Governo sullo svolgimento delle trattative.
              3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il
          parere   favorevole  del  comitato  di  settore  sul  testo
          contrattuale  e sugli, oneri finanziari diretti e indiretti
          che    ne   conseguono   a   carico   dei   bilanci   delle
          amministrazioni   interessate.   Il   comitato  di  settore
          esprime,  con  gli  effetti di cui all'art. 41, comma 1, il
          proprio  parere  entro  cinque  giorni  dalla comunicazione
          dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'art. 41, comma
          2,  il  parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  tramite  il  Ministro  per la funzione pubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri. Per le
          amministrazioni  di cui all'art. 41, comma 3, l'esame delle
          ipotesi di accordo e' effettuato dal competente comitato di
          settore e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che si
          esprime  attraverso  il  Ministro per la funzione pubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. In caso di
          divergenza  nella valutazione degli oneri e ove il comitato
          di   settore   disponga   comunque  per  l'ulteriore  corso
          dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso
          dello  Stato  alla  copertura  delle  spese derivanti dalle
          disposizioni   sulle   quali   il   Governo   ha  formulato
          osservazioni.
              4.  Acquisito  il  parere  favorevole  sull'ipotesi  di
          accordo,   il   giorno   successivo   l'ARAN  trasmette  la
          quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti
          ai  fini  della  certificazione  di  compatibilita' con gli
          strumenti  di  programmazione e di bilancio di cui all'art.
          1-bis  della  legge  5  agosto  1978,  n. 468, e successive
          modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti certifica
          l'attendibilita'   dei   costi   quantificati   e  la  loro
          compatibilita'  con  gli  strumenti  di programmazione e di
          bilancio, e puo' acquisire a tal fine elementi istruttori e
          valutazioni  da  tre  esperti  designati dal Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica. La
          designazione  degli  esperti,  per  la  certificazione  dei
          contratti  collettivi delle amministrazioni delle regioni e
          degli  enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza
          Stato-regioni e con la Conferenza Stato-citta'. Gli esperti
          sono  nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa
          alla Corte dei conti.
              5.  La  Corte  dei conti delibera entro quindici giorni
          dalla   trasmissione   della   quantificazione   dei  costi
          contrattuali,  decorsi i quali la certificazione si intende
          effettuata   positivamente.  L'esito  della  certificazione
          viene  comunicato  dalla  Corte  all'ARAN,  al  comitato di
          settore  e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il
          Presidente   dell'ARAN   sottoscrive   definitivamente   il
          contratto collettivo.
              6.  In  caso di certificazione non positiva della Corte
          dei  conti  le  parti contraenti non possono procedere alla
          sottoscrizione   definitiva  dell'ipotesi  di  accordo.  Il
          Presidente  dell'ARAN, sentito il Comitato di settore ed il
          Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  provvede  alla
          riapertura  delle  trattative ed alla sottoscrizione di una
          nuova  ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai
          fini  delle  certificazioni. In seguito alla sottoscrizione
          della   nuova   ipotesi   si   riapre   la   procedura   di
          certificazione  prevista  dai commi precedenti. Nel caso in
          cui  la  certificazione non positiva sia limitata a singole
          clausole  contrattuali  l'ipotesi  puo' essere sottoscritta
          definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole
          contrattuali non positivamente certificate.
              7.   L'ipotesi   di  accordo  e'  trasmessa  dall'ARAN,
          corredata  dalla  prescritta relazione tecnica, al comitato
          di  settore  ed  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          entro  7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del
          Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende
          reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di
          trasmissione della relazione tecnica da parte dell'ARAN. La
          procedura  di  certificazione dei contratti collettivi deve
          concludersi  entro  quaranta  giorni  dalla  sottoscrizione
          dell'ipotesi  di  accordo  decorsi i quali i contratti sono
          efficaci,   fermo   restando   che,   ai   fini  dell'esame
          dell'ipotesi   di   accordo  da  parte  del  Consiglio  dei
          Ministri,  il predetto termine puo' essere sospeso una sola
          volta  e  per  non  piu'  di  quindici giorni, per motivate
          esigenze   istruttorie   dei  comitati  di  settore  o  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri. L'ARAN provvede a
          fornire  i  chiarimenti  richiesti entro i successivi sette
          giorni.  La  deliberazione  del Consiglio dei Ministri deve
          essere  comunque adottata entro otto giorni dalla ricezione
          dei  chiarimenti  richiesti,  o  dalla scadenza del termine
          assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle
          parti  in  ordine  ad  un'eventuale modifica delle clausole
          contrattuali.  In  ogni caso i contratti per i quali non si
          sia  conclusa  la  procedura  di  certificazione  divengono
          efficaci  trascorso  il  cinquantacinquesimo  giorno  dalla
          sottoscrizione   dell'ipotesi  di  accordo.  Resta  escluso
          comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere
          aggiuntivo   a   carico  del  bilancio  dello  Stato  anche
          nell'ipotesi   in   cui   i   comitati   di  settore  delle
          amministrazioni  di  cui  all'art.  41,  comma  3,  non  si
          esprimano  entro  il termine di cui al comma 3 del presente
          articolo.
              7-bis.  Tutti  i termini indicati dal presente articolo
          si intendono riferiti a giornate lavorative.
              8.  I  contratti  e accordi collettivi nazionali di cui
          all'art.  40,  commi  2 e 3, sono pubblicati nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.».
              - Si  riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165/2001:
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
              - Si  riporta il testo del comma 2 dell'art. 40-bis del
          gia' citato decreto legislativo n. 165/2001:
              «2.  Gli  organi di controllo interno indicati all'art.
          48,  comma  6,  inviano annualmente specifiche informazioni
          sui  costi  della  contrattazione  integrativa al Ministero
          dell'economia  e delle finanze, che predispone, allo scopo,
          uno  specifico  modello  di  rilevazione,  d'intesa  con la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica.».
              - Il  titolo  V  del gia' citato decreto legislativo n.
          165 del 2001, reca: «Controllo della spesa».
            - Il  testo  dell'art.  60,  comma  2, del citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
              «Art.  60  (Controllo  del  costo  del  lavoro).  -  1.
          (Omissis).
              2.  Le  amministrazioni  pubbliche presentano, entro il
          mese  di  maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il
          tramite  del  Dipartimento  della ragioneria generale dello
          Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, il conto
          annuale  delle  spese  sostenute per il personale, rilevate
          secondo  il  modello  di  cui  al  comma  1.  Il  conto  e'
          accompagnato  da  una relazione, con cui le amministrazioni
          pubbliche   espongono   i   risultati  della  gestione  del
          personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
          amministrazione,    sono   stabiliti   dalle   leggi,   dai
          regolamenti  e  dagli  atti  di  programmazione. La mancata
          presentazione   del   conto   e  della  relativa  relazione
          determina,  per  l'anno successivo a quello cui il conto si
          riferisce,  l'applicazione delle misure di cui all'art. 30,
          comma  11,  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni.  Le comunicazioni previste
          dal  presente  comma  sono  trasmesse, a cura del Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  anche  all'Unione  delle
          province  d'Italia  (UPI),  all'Associazione  nazionale dei
          comuni  italiani  (ANCI)  e  all'Unione  nazionale  comuni,
          comunita', enti montani (UNCEM), per via telematica.