(Regolamento di polizia mortuaria- art. 67)
                              Art. 67. 
  1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un  manufatto
destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si
trovino nelle condizioni previste dal comma  5  dell'art.  86  e  non
richieste  dai  familiari  per  altra  destinazione   nel   cimitero.
L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa  siano  sottratte
alla vista del pubblico.