Art. 67.
        (Trasporti in conto proprio: attuazione della direttiva
                       del Consiglio 90/398/CEE)
  1.  La  lettera  a)  del primo comma dell'articolo 31 della legge 6
giugno 1974, n. 298, gia' sostituita  dall'articolo  2  del  decreto-
legge  6  febbraio  1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 marzo 1987, n. 132, e' sostituita dalla seguente:
  "a) il trasporto avvenga con mezzi di  proprieta'  o  in  usufrutto
delle  persone  fisiche  o giuridiche, enti privati o pubblici che lo
esercitano o da loro acquistati con  patto  di  riservato  dominio  o
presi  in  locazione  con facolta' di compera oppure noleggiati senza
conducenti nel  caso  di  veicoli  di  peso  totale  a  pieno  carico
autorizzato  sino  a  6.000  chilogrammi, ed i preposti alla guida ed
alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare
della licenza, risultino lavoratori dipendenti;".
 
          Nota all'art. 67:
            - L'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio  1974,  cosi'
          come  modificato  dal decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30  marzo  1987,
          n. 132, recitava:
            "Art.  31  (Definizione). - Il trasporto di cose in conto
          proprio e' il trasporto eseguito da persone fisiche  ovvero
          da  persone  giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque
          sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano
          tutte le seguenti condizioni:
            a) il trasporto avvenga con  mezzi  di  proprieta'  o  in
          usufrutto  delle persone fisiche o giuridiche, enti privati
          o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto
          di riservato dominio o presi in locazione con  facolta'  di
          compera  ed  i  preposti  alla  guida  ed  alla  scorta dei
          veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della
          licenza, risultino lavoratori dipendenti;
            b) il trasporto non costituisca attivita'  economicamente
          prevalente  e rappresenti solo un'attivita' complementare o
          accessoria  nel  quadro  dell'attivita'  principale   delle
          persone,  enti  privati o pubblici predetti. Il regolamento
          di  esecuzione  specifichera'  le  condizioni  che  debbono
          ricorrere   affinche'   il  trasporto  sia  da  considerare
          attivita'   complementare   o   accessoria   dell'attivita'
          principale;
            c) le merci trasportate appartengono alle stesse persone,
          enti  privati  o  pubblici  o siano dai medesimi prodotte e
          vendute, prese in comodato, prese in  locazione  o  debbano
          essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate
          e  simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto
          di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o  a
          vendere".