Art. 67 
                       Vigilanza regolamentare 
 
  1. Al  fine  di  realizzare  la  vigilanza  consolidata,  la  Banca
d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, ha facolta' di
impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale  o
particolare,   disposizioni,   concernenti   il    gruppo    bancario
complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto: 
a) l'adeguatezza patrimoniale; 
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; 
c) le partecipazioni detenibili; 
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. 
  2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1  possono  prevedere
che determinate operazioni siano sottoposte ad  autorizzazione  della
Banca d'Italia. 
  3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per  realizzare  la
vigilanza  su  base  consolidata  possono  tener  conto,  anche   con
riferimento alla singola banca, della situazione  e  delle  attivita'
dei soggetti indicati nelle lettere da b) a g) del comma 1  dell'art.
65.