Art. 67 Vigilanza regolamentare 1. Al fine di realizzare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, ha facolta' di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto: a) l'adeguatezza patrimoniale; b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; c) le partecipazioni detenibili; d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. 2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. 3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza su base consolidata possono tener conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attivita' dei soggetti indicati nelle lettere da b) a g) del comma 1 dell'art. 65.