Art. 67. 
Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e istituti  per  non
                               vedenti 
  1. L'ordinamento degli istituti per sordomuti  di  Roma,  Milano  e
Palermo e' stabilito con regolamento governativo. 
  2. Per gli istituti per non vedenti si  applicano  le  disposizioni
richiamate nell'articolo 322. 
  3. L'accesso a posti di ruolo nelle  sezioni  e  classi  di  scuole
statali funzionanti negli istituti per non vedenti e  negli  istituti
per sordomuti ha luogo mediante concorsi speciali. 
  4. Detti concorsi si  svolgono  secondo  le  modalitastabilite  dal
presente  testo  unico,  rispettivamente,  per  il  reclutamento  del
personale direttivo e per il reclutamento del  personale  docente.  I
programmi di esame saranno adeguati alle  specifiche  caratteristiche
educative e didattiche delle predette istituzioni. 
  5. Ai concorsi speciali di cui al comma 4 sono ammessi coloro  che,
in possesso dei requisiti di  cui  al  presente  testo  unico,  siano
forniti di apposito titolo di specializzazione conseguito al  termine
di un corso biennale teorico-pratico presso  l'istituto  statale  "A.
Romagnoli" di specializzazione per i  minorati  della  vista,  presso
l'istituto professionale  di  Stato  per  sordomuti  "A.  Magarotto",
nonche'  presso  altri  istituti  riconosciuti  dal  Ministero  della
pubblica istruzione. I programmi del predetto  corso  sono  approvati
con decreto del Ministro  per  la  pubblica  istruzione,  sentito  il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 
  6. L'accesso ai  ruoli  del  personale  assistente-educatore  degli
istituti statali per sordomuti e per non vedenti  ha  luogo  mediante
concorsi per titoli ed esami, e mediante concorsi per soli titoli, ai
quali possono  partecipare  soltanto  coloro  che,  in  possesso  dei
requisiti di cui al presente testo unico e del diploma  di  maturita'
magistrale, abbiano conseguito apposito titolo di specializzazione al
termine di un corso biennale teorico-pratico presso scuole o istituti
riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del
predetto corso  sono  approvati  con  decreto  del  Ministro  per  la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione. 
  7. Per lo svolgimento  dei  concorsi  si  applicano  le  norme  del
presente testo unico. 
  8. Il servizio prestato dal  personale  assistente-educatore  negli
istituti di cui al comma 1 e' riconosciuto come titolo valutabile nei
concorsi magistrali.