Art. 67 
                     Riconoscimento dei mercati 
 
  1. La CONSOB iscrive in un'apposita  sezione  dell'elenco  previsto
dall'articolo 63, comma 2, i mercati  regolamentati  riconosciuti  ai
sensi dell'ordinamento comunitario. 
  2. La CONSOB, previa  stipula  di  accordi  con  le  corrispondenti
autorita', puo' riconoscere mercati esteri di  strumenti  finanziari,
diversi da quelli inseriti nella sezione prevista  dal  comma  1,  al
fine di estenderne l'operativita' sul territorio della Repubblica. 
  3. Le societa' di gestione che intendano chiedere ad  autorita'  di
Stati extracomunitari il riconoscimento dei mercati da esse  gestiti,
ne danno comunicazione alla CONSOB, che  rilascia  il  proprio  nulla
osta previa  stipula  di  accordi  con  le  corrispondenti  autorita'
estere. 
  4. La CONSOB accerta che le informazioni sugli strumenti finanziari
e  sugli  emittenti,  le  modalita'  di  formazione  dei  prezzi,  le
modalita' di liquidazione dei contratti, le norme  di  vigilanza  sui
mercati  e  sugli  intermediari  siano  equivalenti  a  quelli  della
normativa vigente  in  Italia  e  comunque  in  grado  di  assicurare
adeguata tutela degli investitori. 
  5.  Le  imprese  di  investimento,  le  banche  e  i  soggetti  che
gestiscono  mercati  comunicato  alla  CONSOB,  nei  casi  e  con  le
modalita' da  questa  stabilite,  la  realizzazione  di  collegamenti
telematici con i mercati esteri.