Art. 67 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dalle  disposizioni  recate  dalla  presente  legge  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 31 dicembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino