Art. 67 
 
                        (Durata dell'ufficio) 
 
  1. La nomina a giudice ausiliario ha durata di cinque anni  e  puo'
essere prorogata per non piu' di cinque anni. 
  2. La proroga e' disposta con le modalita' di cui all'articolo  63,
comma 2. 
  3. Il giudice ausiliario  cessa  dall'incarico  al  compimento  del
settantottesimo  anno  di  eta'  e  nelle   ipotesi   di   decadenza,
dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.