Art. 67 Sicurezza dell'interconnessione dei CIS 1. Per interconnessione si intende la connessione diretta tra CIS, ai fini della condivisione dei dati classificati e delle altre risorse o servizi disponibili. I procedimenti di autorizzazione e di omologazione delle interconnessioni tra i CIS sono disciplinati dalle disposizioni applicative del presente regolamento. 2. I CIS che elaborano, memorizzano o trasmettono informazioni classificate a livello RISERVATO possono, previa autorizzazione da parte dell'UCSe, utilizzare reti pubbliche, per interconnettersi con analoghi sistemi con pari livello di classifica. Tale collegamento deve realizzarsi per mezzo di dispositivi autorizzati ai fini della protezione di informazioni classificate. Non e' possibile interconnettere sistemi che gestiscono dati di diversi livelli di classifica salvo specifica autorizzazione o omologazione del sistema da parte dell'UCSe. 3. Per la trasmissione di dati con classifica superiore a RISERVATO tramite connessioni pubbliche su reti di sistemi CIS omologati e' necessario impiegare soluzioni architetturali e dispositivi cifranti omologati dall' UCSe. 4. Le informazioni classificate RISERVATO possono essere memorizzate su personal computer portatili opportunamente protetti con dispositivi cifranti autorizzati dall'UCSe.