Art. 67 
 
 
           Accesso dei funzionari e degli agenti delegati 
                          per la vigilanza 
 
  1. Gli  organi  di  controllo  possono  accedere  liberamente  agli
stabilimenti e ai depositi, compresi i depositi esistenti  nei  punti
franchi, nei magazzini doganali o sottoposti  a  controllo  da  parte
degli Uffici doganali, per eseguire accertamenti  e  prelevamenti  di
campioni sui prodotti e sulle sostanze di cui alla presente legge. 
  2. I titolari degli stabilimenti e dei depositi ove sono detenuti i
prodotti e le sostanze di cui alla presente legge hanno l'obbligo  di
esibire la documentazione giustificativa,  di  dare  assistenza  agli
agenti preposti alla vigilanza e di agevolare  l'effettuazione  delle
operazioni di cui al comma 1,  fornendo,  nei  limiti  delle  normali
necessita', anche la manodopera e i mezzi esistenti nell'azienda.