Art. 67 
 
 
Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  2,  primo  periodo,  dopo  le  parole:   "per   il
completamento dei lavori" sono inserite le  seguenti:  ",  servizi  o
forniture"; 
    b) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole:  "previsione  del
pagamento"    sono    inserite    le    seguenti:    "dell'indennizzo
contrattualmente dovuto"; 
    c) al comma 9, le parole: "Le fideiussioni devono essere conformi
allo schema tipo  approvato"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Le
garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente
codice sono conformi agli schemi tipo approvati"; 
    d) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "per gli  appalti"
sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 36, comma 2,  lettera
a), nonche' per gli appalti". 
 
          Note all'art. 67: 
              - Si riporta l'art.  103  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 103 (Garanzie definitive). - 1. L'appaltatore per
          la  sottoscrizione  del  contratto  deve   costituire   una
          garanzia, denominata "garanzia  definitiva"  a  sua  scelta
          sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita'  di
          cui all'articolo 93, commi 2 e 3,  pari  al  10  per  cento
          dell'importo contrattuale e tale obbligazione  e'  indicata
          negli atti e documenti a base di affidamento di lavori,  di
          servizi e di forniture.  Nel  caso  di  procedure  di  gara
          realizzate in forma aggregata da centrali  di  committenza,
          l'importo della garanzia e' indicato nella  misura  massima
          del 10 per cento  dell'importo  contrattuale.  Al  fine  di
          salvaguardare l'interesse  pubblico  alla  conclusione  del
          contratto nei termini e nei modi  programmati  in  caso  di
          aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento  la
          garanzia  da  costituire  e'  aumentata  di   tanti   punti
          percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10  per  cento.
          Ove il ribasso sia superiore al venti per cento,  l'aumento
          e' di due punti  percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso
          superiore al venti per cento. La  cauzione  e'  prestata  a
          garanzia dell'adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  del
          contratto  e   del   risarcimento   dei   danni   derivanti
          dall'eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,
          nonche' a garanzia del rimborso delle somme pagate in  piu'
          all'esecutore rispetto alle risultanze  della  liquidazione
          finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior  danno
          verso l'appaltatore. La garanzia  cessa  di  avere  effetto
          solo alla data di emissione  del  certificato  di  collaudo
          provvisorio o del certificato di  regolare  esecuzione.  La
          stazione   appaltante   puo'   richiedere    al    soggetto
          aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove  questa
          sia  venuta  meno  in  tutto  o  in  parte;  in   caso   di
          inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere  sui
          ratei  di  prezzo  da  corrispondere  all'esecutore.   Alla
          garanzia di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le
          riduzioni  previste  dall'articolo  93,  comma  7,  per  la
          garanzia provvisoria; 
              2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto  di  valersi
          della cauzione, nei limiti dell'importo massimo  garantito,
          per   l'eventuale   maggiore   spesa   sostenuta   per   il
          completamento dei lavori, servizi o forniture nel  caso  di
          risoluzione del contratto disposta in danno  dell'esecutore
          e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere
          al  pagamento  di  quanto  dovuto  dall'esecutore  per   le
          inadempienze  derivanti  dalla  inosservanza  di  norme   e
          prescrizioni dei contratti collettivi, delle  leggi  e  dei
          regolamenti  sulla   tutela,   protezione,   assicurazione,
          assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori  comunque
          presenti in cantiere o nei luoghi dove  viene  prestato  il
          servizio  nei  casi  di  appalti  di  servizi  Le  stazioni
          appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al
          pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario  per
          le inadempienze derivanti dalla  inosservanza  di  norme  e
          prescrizioni dei contratti collettivi, delle  leggi  e  dei
          regolamenti  sulla   tutela,   protezione,   assicurazione,
          assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori   addetti
          all'esecuzione dell'appalto. 
              3. La mancata costituzione della  garanzia  di  cui  al
          comma  1  determina   la   decadenza   dell'affidamento   e
          l'acquisizione della  cauzione  provvisoria  presentata  in
          sede di offerta da parte  della  stazione  appaltante,  che
          aggiudica l'appalto o la  concessione  al  concorrente  che
          segue nella graduatoria. 
              4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a  scelta
          dell'appaltatore puo' essere rilasciata dai soggetti di cui
          all'articolo  93,  comma  3.  La  garanzia  deve  prevedere
          espressamente la rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
          escussione   del   debitore   principale,    la    rinuncia
          all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma,  del
          codice  civile,  nonche'  l'operativita'   della   garanzia
          medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice   richiesta
          scritta della stazione appaltante. 
              5. La garanzia di cui al comma  1  e'  progressivamente
          svincolata a misura dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel
          limite massimo  dell'80  per  cento  dell'iniziale  importo
          garantito. L'ammontare residuo  della  cauzione  definitiva
          deve permanere fino alla data di emissione del  certificato
          di collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare
          esecuzione, o comunque fino a dodici  mesi  dalla  data  di
          ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
          Lo svincolo e' automatico, senza necessita' di  nulla  osta
          del committente, con la sola  condizione  della  preventiva
          consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore  o
          del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o
          di analogo documento, in originale o  in  copia  autentica,
          attestanti  l'avvenuta  esecuzione.  Tale  automatismo   si
          applica anche agli appalti di  forniture  e  servizi.  Sono
          nulle le pattuizioni contrarie  o  in  deroga.  Il  mancato
          svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati  di
          avanzamento  o  della  documentazione  analoga  costituisce
          inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la
          quale la garanzia e' prestata. 
              6. Il pagamento della rata di saldo e' subordinato alla
          costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
          bancaria o assicurativa  pari  all'importo  della  medesima
          rata di saldo maggiorato  del  tasso  di  interesse  legale
          applicato per il  periodo  intercorrente  tra  la  data  di
          emissione del certificato di collaudo o della  verifica  di
          conformita' nel caso di appalti di servizi  o  forniture  e
          l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi. 
              7. L'esecutore dei lavori e' obbligato a  costituire  e
          consegnare alla stazione  appaltante  almeno  dieci  giorni
          prima della  consegna  dei  lavori  anche  una  polizza  di
          assicurazione che  copra  i  danni  subiti  dalle  stazioni
          appaltanti a causa del danneggiamento o  della  distruzione
          totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
          verificatisi nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori.  Nei
          documenti e negli atti a base di gara o di  affidamento  e'
          stabilito l'importo  della  somma  da  assicurare  che,  di
          norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora
          non  sussistano  motivate   particolari   circostanze   che
          impongano un importo da assicurare  superiore.  La  polizza
          del presente comma deve assicurare la  stazione  appaltante
          contro la responsabilita' civile per danni causati a  terzi
          nel corso dell'esecuzione dei lavori il  cui  massimale  e'
          pari al cinque per cento  della  somma  assicurata  per  le
          opere, con un minimo di  500.000  euro  ed  un  massimo  di
          5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre  dalla
          data di consegna dei lavori e cessa alla data di  emissione
          del certificato di collaudo provvisorio o  del  certificato
          di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
          data di ultimazione  dei  lavori  risultante  dal  relativo
          certificato. Qualora sia previsto un periodo  di  garanzia,
          la polizza assicurativa e' sostituita da  una  polizza  che
          tenga indenni le stazioni  appaltanti  da  tutti  i  rischi
          connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o  agli
          interventi   per   la   loro   eventuale   sostituzione   o
          rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle  somme
          dovute a  titolo  di  premio  o  di  commissione  da  parte
          dell'esecutore non comporta  l'inefficacia  della  garanzia
          nei confronti della stazione appaltante. 
              8. Per i lavori di importo superiore  al  doppio  della
          soglia di cui all'articolo 35, il  titolare  del  contratto
          per la liquidazione della rata  di  saldo  e'  obbligato  a
          stipulare, con  decorrenza  dalla  data  di  emissione  del
          certificato di collaudo provvisorio o  del  certificato  di
          regolare esecuzione o comunque decorsi  dodici  mesi  dalla
          data di ultimazione  dei  lavori  risultante  dal  relativo
          certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura
          dei rischi di rovina totale o parziale  dell'opera,  ovvero
          dei rischi  derivanti  da  gravi  difetti  costruttivi.  La
          polizza  deve  contenere  la   previsione   del   pagamento
          dell'indennizzo  contrattualmente  dovuto  in  favore   del
          committente  non  appena  questi  lo  richieda,  anche   in
          pendenza dell'accertamento della  responsabilita'  e  senza
          che  occorrano  consensi  ed  autorizzazioni  di  qualunque
          specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non
          deve  essere  inferiore  al  venti  per  cento  del  valore
          dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento,  nel
          rispetto del principio di proporzionalita'  avuto  riguardo
          alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori e'  altresi'
          obbligato a stipulare, per i  lavori  di  cui  al  presente
          comma una polizza di  assicurazione  della  responsabilita'
          civile per danni cagionati a terzi,  con  decorrenza  dalla
          data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
          del certificato di regolare esecuzione e per la  durata  di
          dieci anni e con un indennizzo pari  al  5  per  cento  del
          valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000  euro
          ed un massimo di 5.000.000 di euro. 
              9. Le garanzie fideiussorie e le  polizze  assicurative
          previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo
          approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e previamente  concordato  con  le  banche  e  le
          assicurazioni o loro rappresentanze. 
              10. In caso di raggruppamenti  temporanei  le  garanzie
          fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
          mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per  conto
          di tutti i concorrenti ferma  restando  la  responsabilita'
          solidale tra le imprese. 
              11. E' facolta' dell'amministrazione in casi  specifici
          non  richiedere  una  garanzia  per  gli  appalti  di   cui
          all'articolo 36, comma  2,  lettera  a),  nonche'  per  gli
          appalti da eseguirsi da operatori economici  di  comprovata
          solidita' nonche' per le forniture di beni che per la  loro
          natura, o per l'uso speciale cui  sono  destinati,  debbano
          essere  acquistati  nel  luogo  di  produzione  o   forniti
          direttamente  dai  produttori   o   di   prodotti   d'arte,
          macchinari, strumenti e lavori di  precisione  l'esecuzione
          dei quali deve essere affidata a  operatori  specializzati.
          L'esonero dalla  prestazione  della  garanzia  deve  essere
          adeguatamente   motivato   ed   e'   subordinato   ad    un
          miglioramento del prezzo di aggiudicazione.".