(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 66)
                              Art. 66. 
   Fondo retribuzione di posizione e risultato della categoria EP: 
                              utilizzo 
 
    1. Le risorse del Fondo di cui  all'art.  65  sono  destinate  ai
seguenti utilizzi: 
      a) retribuzione di posizione  e  di  risultato  corrisposta  al
personale della categoria EP, secondo la disciplina di  cui  all'art.
76 del CCNL 16 ottobre 2008; 
      b)  progressioni  economiche  del  personale  EP,  secondo   la
disciplina dei precedenti CCNL e conseguente copertura  dei  relativi
differenziali retributivi con risorse certe e stabili,  ivi  compresi
quelli derivanti dall'applicazione del comma 3; 
      c) misure di welfare integrativo in favore del personale  della
categoria EP secondo la disciplina di cui all'art. 67; 
      d) compensi riconosciuti al personale  della  categoria  EP  ai
sensi della diposizioni di legge cui all'art. 65,  comma  3,  lettera
c). 
    2. Il valore massimo  della  retribuzione  di  posizione  per  il
personale della categoria EP di cui all'art. 76, comma 1, del CCNL 16
ottobre 2008 e' rideterminato in € 14.000,00. 
    3.  Il  personale  di  categoria  EP  delle  Aziende  Ospedaliere
Universitarie che torni a prestare servizio  presso  le  Universita',
per effetto di trasferimento d'ufficio  disposto  da  queste  ultime,
conserva la posizione economica acquisita presso l'Azienda, con onere
a carico del Fondo di cui al presente articolo. 
    4. Si  applicano  altresi'  le  previsioni  di  cui  al  comma  5
dell'art. 88 del CCNL 16 ottobre 2008.