Art. 67 Modifiche all'articolo 154 del codice della giustizia contabile - Deposito del ricorso 1. All'articolo 154 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «di guerra e di pensioni privilegiate ordinarie» sono soppresse e dopo le parole «puo' essere depositato» e' inserita la seguente: «anche»; b) il comma 3 e' abrogato;
Note all'art. 67: - Si riporta l'articolo 154 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 154 (Deposito del ricorso). - 1. Il ricorso e' depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente insieme con i documenti in esso indicati. 2. Il ricorso in materia di pensioni puo' essere depositato anche mediante spedizione di plico raccomandato alla segreteria della sezione. In questo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. 3. (abrogato). (Omissis).».