(Allegato-art. 67)
                              Art. 67. 
                          Patrocinio legale 
 
    1.  L'azienda  e  ente,  nella  tutela  dei  propri  diritti   ed
interessi,  ove  si  verifichi  l'apertura  di  un  procedimento   di
responsabilita' civile o penale nei confronti del dirigente per fatti
o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento  dei
compiti di ufficio, assume a proprio carico,  a  condizione  che  non
sussista conflitto di interesse, ogni onere di  difesa,  ivi  inclusi
quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del  procedimento  e
per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un
legale, con l'eventuale ausilio di un consulente. 
    2. Qualora il dirigente, sempre a  condizione  che  non  sussista
conflitto d'interesse, intenda nominare un  legale  o  un  consulente
tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione
dall'azienda o ente o a supporto dello  stesso,  vi  deve  essere  il
previo comune gradimento dell'azienda o ente e i relativi oneri  sono
interamente  a  carico  dell'interessato.  Nel  caso  di  conclusione
favorevole del procedimento, l'azienda o  ente  procede  al  rimborso
delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo
carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che  comunque,
non potra' essere inferiore, relativamente al  legale,  ai  parametri
minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola  si  applica  anche
nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni  addebito,  non  sia
stato possibile  applicare  inizialmente  il  comma  1  per  presunto
conflitto    di    interesse    ivi    inclusi     i     procedimenti
amministrativo-contabili ove  il  rimborso  avverra'  nei  limiti  di
quanto liquidato dal giudice. Resta comunque  ferma  la  possibilita'
per il dirigente di nominare un proprio legale o  consulente  tecnico
di fiducia, anche senza il previo comune  gradimento  dell'azienda  o
ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole
del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico. 
    3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 e' garantita altresi' per i
procedimenti costituenti condizioni di procedibilita' nei giudizi  di
responsabilita'. 
    4. I costi sostenuti dall'azienda  o  ente  in  applicazione  dei
commi 1, 2 e 3, con riferimento  alla  responsabilita'  civile,  sono
coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe  misure  di
cui  all'art.  65  (Coperture  assicurative  per  la  responsabilita'
civile). 
    5.  L'azienda  dovra'  esigere   dal   dirigente,   eventualmente
condannato con sentenza passata  in  giudicato  per  i  fatti  a  lui
imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli  oneri
sostenuti dall'azienda o ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri
sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3. 
    6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 41 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 270/1987.