Art. 670. 
               Modalita' di pagamento delle competenze 
 
  1. Per il pagamento  delle  competenze  al  personale  in  servizio
presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 209 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
 
           Nota all'art. 670:
             - Si riporta l'art. 209 del D.P.R. n. 18/1967:
              "Art.  209  (Modalita'  di  pgamento delle competenze e
          conguagli). - Le indennita' di contributi e i  rimborsi  da
          corrispondere  al  personale  in  servizio  o  in  missione
          all'estero sono pagati in valuta locale secondo un rapporto
          di ragguaglio da  stabilirsi  dal  Ministero  degli  affari
          esteri di concerto con quello del tesoro. Il pagamento puo'
          essere  effettuato  altresi'  in  valuta  diversa da quella
          locale, nei limiti e con le modalita' stabiliti con decreto
          del Ministro per gli affari esteri di concerto  con  quello
          per  il  tesoro sentita la Commissione di cui all'art. 172.
          L'eventuale maggiore ominore spesa che possa  derivare  dal
          trasferimento  delle  valute  in  base  al  costo effettivo
          dell'operazione e' oggetto di conguaglio tra  il  Ministero
          degli affari esteri e quello del tesoro.
             Gli   stipendi   e  le  altre  indennita'  previste  per
          l'interno che spettano al personale in servizio presso  gli
          uffici  all'estero  sono  liquidati  in  lire  italiane. E'
          consentito tuttavia che, su domanda degli interessati,  gli
          stipendi stessi e le indennita' siano trasferiti all'estero
          nella    stessa    valuta    adottata   per   il   pgamento
          dell'indennita' di servizio all'estero.
             Qualora a seguito di cessazione,  del  servizio  di  una
          sede  all'estero  si renda necessario effettuare conguagli,
          le relative operazioni sono disposte  in  lire  italiane  e
          l'eventuale saldo a favore del dipendente e' corrisposto, a
          domanda,   nella   valuta   n   cui   gli  era  corrisposta
          l'indennita'  di  servizio   all'estero   nella   sede   di
          provenienza  o  nella  valuta  in cui gli e' corrisposta la
          indennita' stessa nella nuova sede o in lire  italiane,  al
          cambio vigente al giorno dell'operazione".