Art. 671. 
        Trattamento economico durante i congedi. Aspettative 
  1. Ferma restando la disciplina della  corresponsione  dell'assegno
personale  di   sede   durante   il   congedo   ordinario   stabilita
dall'articolo 9 della legge  6  ottobre  1962,  n.  1546,  durante  i
periodi  di  astensione  obbligatoria  per  gravidanza  e   puerperio
l'assegno personale e' corrisposto per intero durante il primo mese e
con la riduzione del venti per cento per il restante periodo. Per  il
primo giorno di ogni periodo ininterrotto di  congedo  straordinario,
per infermita', l'assegno personale e' ridotto di  un  terzo,  mentre
per i successivi giorni  del  medesimo  periodo  e'  corrisposto  per
intero. Trascorsi i suddetti periodi e in tutti  gli  altri  casi  di
congedo straordinario previsti per le singole categorie di  personale
dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione dell'assegno  personale
e' sospesa. 
  2. Il personale collocato in aspettativa e' restituito ai ruoli  di
provenienza. 
 
          Nota all'art. 671:
             - Si riporta l'art. 9 della legge n. 1546/1962:
              "Art. 9. - L'assegno di sede e' conservato  per  intero
          durante   il   congedo   ordinario   per   un   massimo  di
          quarantacinque giorni complessivamente in ciascun anno  ivi
          compresi  i  giorni  di  viaggio  al  personale in servizio
          all'estero che esplica funzioni direttive con  mansioni  di
          segreteria   o   di   servizio,   e   di   sessanta  giorni
          complessivamente, ivi  compresi  i  giorni  di  viaggio  al
          rimanente personale di ogni ordine e grado.
             L'assegno  di  sede non compete al personale in servizio
          all'estero che usufruisca il congedo  ordinario  in  Italia
          prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione
          delle funzioni all'estero".