Art. 672. R i n v i o 1. Sono estese al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, nei limiti delle disposizioni del presente decreto, le provvidenze di cui agli articoli 207, 208 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 concernenti i casi di decesso durante il servizio all'estero, l'indennizzo per danni e l'assistenza sanitaria, limitatamente, per questa ultima, agli aventi diritto all'assistenza da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
Nota all'art. 672: - Si riportano gli articoli 207, 208, 211 del D.P.R. n. 18/1967: "Art. 207 (Decesso durante il servizio all'estero). - In caso di decesso del dipendente durante il servizio all'estero, e' dovuta ai familiari una somma pari ad una mensilita' dell'indennita' personale spettante al dipendente stesso. I familiari a carico hanno altresi' diritto al pagamento delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti alle condizioni e nei limiti fissati nell'art. 199, compresa la quota di effetti che sarebbe spettato alla persona deceduta. Sono a carico dell'amministrazione le spese di trasporto per qualsiasi localita' in Italia o, nei limiti di esse, per altro Paese, della salma del dipendente deceduto in servizio all'estero o dei familiari a carico o dei domestici di cui all'art. 197. Sono comprese nelle spese di trasporto quelle relative agli adempimenti necessari per effettuare il trasporto stesso. Le disposizioni di cui al secondo commma si applicano al dipendente della pubblica amministrazione deceduto in servizio all'estero anche se in missione". "Art. 208 (Indennizzo per danni). - Al personale in servizio all'estero che abbia subito danni ai propri beni in conseguenza di disordini, fatti bellici nonche' di eventi connessi con la sua posizione all'estero e' concesso un indennizzo proporzionale alla entita' del danno subito secondo i criteri e le modalita' stabilite dal regolamento sempre che i danni stessi non abbiano trovato inegrale riparazione in sede giudiziale o extragiudiziale. La misura dell'indennizzo e' fissato da una commissione nominata per un biennio con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro e composta da un ambasciatore in servizio o a ricposo che la presiede di tre funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di ambascaita o equiparato, di un consigliere della Corte dei conti, del direttore della ragioneria centrale e di un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata. Un funzionario di grado non inferiore a secondo segretario di delegazione o equiparato ha le funzioni di segretario della commissione. Le disposizini di cui al comma ottavo dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano, nei limiti e con le modalita' stabiliti dal regolamento, anche ai familiari a carico i quali subiscano infermita' o perdita dell'integrita' fisica in conseguenza delle circostanze indicate nel primo comma". "Art. 211 (Assistenza sanitaria). - Le spese sanitarie sostenute all'estero dal personale ivi in servizio, per se' e per i familiari a carico, sono rimborsate dall'ENPAS, in misura non inferiore ai due terzi delle spese documentate e riconosciute ed in misura non inferiore ai tre quarti delle spese stesse se sostenute da personale in servizio nelle sedi particolarmente disagiate. I capi delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari del luogo dove le spese sanitarie sono sostenute sono tenuti a dichiarare che le spese stesse risultano adeguate in relazione ai prezzi, tariffe e onorari tenuto conto delle possibilita' di assistenza sanitaria e degli usi locali o, in caso diverso, a fornire gli elementi di valutazione per la determinazione dei limiti di congruita' delle spese. Il contributo di cui al primo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, nel caso del personale suddetto e' calcolato, oltre che sullo stipendio, paga o retribuzione e sulla tredicesima mensilita' nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, su una quota parte pari a un quinto dell'indennita' base di servizio all'estero e degli aumenti di famiglia ragguagliati all'indennita' base medesima. La quota parte dell'indennita' base e degli aumenti di famiglia come sopra indicati puo' essere aumentata ad intervallo biennale, tenuto conto delle spese rimborsate a norma del primo comma e del totale dei contributi di cui al comma precedente, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per il tesoro. Al fine di assicurare al personale e ai familiari a carico l'assistenza diretta ambulatoriale e convenzionata nei Paesi che presentano adeguate forme di assistenza sanitaria, l'ENPAS provvedera', d'intesa con il Ministero degli affari esteri, a stiupare, ove possibile, apposite convenzioni con istituti pubblici e privati. Nei casi in cui per insufficienza di servizi e di attrezzature medico-sanitarie o per necessita' derivanti dall'evento sanitario o ad esso conseguenti si renda necessario il trasferimento dalla sede di servizio in Italia o in altra localita' all'estero del personale o di familiari a carico, le spese di viaggio per l'infermo sono a carico del Ministero degli affari esteri, sempre che da esso previamente autorizzate, nella misura dei quattro quinti".