Art. 675. 
                        Sanzioni disciplinari 
 
  1. Ai docenti  e  impiegati  di  ruolo  destinati  all'estero  sono
inflitte le sanzioni disciplinari stabilite per  le  loro  rispettive
categorie. 
  2. La punizione di primo grado  e'  inflitta:  dal  preside  se  si
tratta di docenti, dal direttore didattico se si  tratta  di  docenti
elementari, dall'agente diplomatico  e  consolare  se  si  tratta  di
presidi o direttori, ovvero se si tratta  di  lettori  o  di  docenti
destinati agl'istituti di cui all'articolo 633  e  all'articolo  640,
comma 16. 
  3. Le punizioni di grado superiore, compresa la sospensione sino  a
un mese, possono essere inflitte dal Ministro per gli  affari  esteri
dopo aver preso visione delle discolpe scritte dell'interessato. 
  4. Il docente o impiegato in destinazione all'estero  incolpato  di
una mancanza per la quale e' comminata una punizione  piu'  grave  di
quelle contemplate nei commi 1, 2 e 3, cessa dal servizio  all'estero
ed e' restituito al ruolo d'appartenenza. 
  5. Tutti gli atti relativi all'accertamento della commessa mancanza
sono  comunicati,   per   l'adozione   dei   relativi   provvedimenti
disciplinari, dal Ministero degli affari esteri al Ministero  da  cui
dipende il ruolo d'appartenenza. 
  6. Se la mancanza sia stata commessa da un preside o da un  docente
di scuola secondaria l'accusa e' sostenuta dinanzi  al  consiglio  di
disciplina da un delegato del Ministero degli affari esteri.