Art. 68 (R)
           Disposizioni per la conservazione degli archivi

  1.  Il  servizio  per  la  gestione  dei flussi documentali e degli
archivi  elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi,
integrato  con  il sistema di classificazione, per la definizione dei
criteri  di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di
conservazione  permanente  dei  documenti, nel rispetto delle vigenti
disposizioni  contenute  in  materia  di  tutela dei beni culturali e
successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia
del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.
  3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei
documenti  contenenti  dati personali, le disposizioni di legge sulla
tutela della riservatezza dei dati personali.