Art. 68 
                (Benefici economici ed abilitazioni) 
 
   1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi  degli
articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione  della  disciplina  in
materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca  di  benefici
economici,   agevolazioni,   elargizioni,    altri    emolumenti    e
abilitazioni. 
   2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente
articolo anche quelli indispensabili in relazione: 
   a) alle comunicazioni,  certificazioni  ed  informazioni  previste
dalla normativa antimafia; 
   b) alle elargizioni di  contributi  previsti  dalla  normativa  in
materia di usura e di vittime di richieste estorsive; 
   c)  alla  corresponsione   delle   pensioni   di   guerra   o   al
riconoscimento di benefici in favore di perseguitati  politici  e  di
internati in campo di sterminio e di loro congiunti; 
   d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile; 
   e)  alla  concessione  di  contributi  in  materia  di  formazione
professionale; 
   f) alla concessione di contributi, finanziamenti,  elargizioni  ed
altri  benefici  previsti  dalla  legge,  dai  regolamenti  o   dalla
normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed
enti; 
   g)  al  riconoscimento  di  esoneri,  agevolazioni   o   riduzioni
tariffarie o economiche, franchigie, o  al  rilascio  di  concessioni
anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni  ed  altri
titoli abilitativi previsti dalla legge, da un  regolamento  o  dalla
normativa comunitaria. 
 
   3. Il trattamento puo' comprendere la diffusione nei soli casi  in
cui  cio'  e'  indispensabile  per  la  trasparenza  delle  attivita'
indicate nel presente articolo, in  conformita'  alle  leggi,  e  per
finalita' di vigilanza e  di  controllo  conseguenti  alle  attivita'
medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati  idonei  a
rivelare lo stato di salute.