Articolo 68
                  Attestato di libera circolazione

   1.  Chi  intende far uscire in via definitiva dal territorio della
Repubblica  le cose e i beni indicati nell'articolo 65, comma 3, deve
farne  denuncia  e presentarli al competente ufficio di esportazione,
indicando,  contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale,
al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.
   2.  L'ufficio  di  esportazione,  entro  tre  giorni dall'avvenuta
presentazione  della  cosa  o  del bene, ne da' notizia ai competenti
uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci
giorni,  ogni  elemento  conoscitivo  utile  in  ordine  agli oggetti
presentati per l'uscita definitiva.
   3.  L'ufficio  di esportazione, accertata la congruita' del valore
indicato,  rilascia  o  nega  con motivato giudizio, anche sulla base
delle  segnalazioni  ricevute,  l'attestato  di  libera circolazione,
dandone  comunicazione  all'interessato  entro  quaranta giorni dalla
presentazione della cosa o del bene.
   4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato
di  libera  circolazione  gli  uffici  di esportazione si attengono a
indirizzi  di  carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il
competente organo consultivo.
   5. L'attestato di libera circolazione ha validita' triennale ed e'
redatto  in  tre  originali,  uno  dei  quali e' depositato agli atti
d'ufficio;   un   secondo   e'   consegnato  all'interessato  e  deve
accompagnare  la  circolazione dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al
Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.
   6.  Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione,
ai  sensi  dell'articolo  14. A tal fine, contestualmente al diniego,
sono  comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14,
comma  2, e le cose o i beni sono sottoposti alla disposizione di cui
al comma 4 del medesimo articolo.
   7.  Per  le  cose  o  i beni di proprieta' di enti sottoposti alla
vigilanza  regionale,  l'ufficio di esportazione acquisisce il parere
della  regione,  che  e' reso nel termine perentorio di trenta giorni
dalla   data   di  ricezione  della  richiesta  e,  se  negativo,  e'
vincolante.