ART. 68 
      (procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio) 
 
   1. I  progetti  di  piano  stralcio  per  la  tutela  dal  rischio
idrogeologico, di cui al comma 1 del articolo 67, non sono sottoposti
a valutazione ambientale strategica (VAS)  e  sono  adottati  con  le
modalita' di cui all'articolo 66. 
   2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico  deve
avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non
oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano. 
   3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e  della
necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e  pianificazione
territoriale, le  regioni  convocano  una  conferenza  programmatica,
articolata per sezioni provinciali, o per altro  ambito  territoriale
deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano  le  province
ed  i  comuni  interessati,  unitamente  alla   regione   e   ad   un
rappresentante dell'Autorita' di bacino. 
   4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul  progetto
di piano con  particolare  riferimento  alla  integrazione  su  scala
provinciale  e  comunale  dei  contenuti  del  piano,  prevedendo  le
necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.