Art. 68. 
Prescrizioni   del   titolare   dell'autorizzazione   al    commercio
                            all'ingrosso 
  1. Il titolare dell'autorizzazione  al  commercio  all'ingrosso  di
medicinali veterinari e' tenuto a: 
    a) rispettare gli obblighi di cui all'articolo 66; 
    b) conservare la documentazione ufficiale dettagliata riferita ad
ogni transazione in  entrata  o  in  uscita  che  riporti  almeno  le
seguenti informazioni: 
      1) data della transazione; 
      2) identificazione precisa del medicinale veterinario; 
      3) numero del lotto di fabbricazione e data di scadenza; 
      4) quantita' ricevuta o fornita; 
      5) nome ed indirizzo del fornitore o del destinatario; 
    c) rendere i locali e le  attrezzature  di  cui  all'articolo  66
comma 2,  lettera  c),  accessibili  in  ogni  momento  al  personale
incaricato dell'ispezione; 
    d) fornire  medicinali  veterinari  alle  farmacie,  ai  soggetti
titolari  dell'autorizzazione  al  commercio  all'ingrosso   e   agli
esercizi commerciali di cui all'articolo 90, solo previo rilascio  di
regolare fattura di vendita; 
    e) avvalersi, sia in fase di approvvigionamento che  in  fase  di
distribuzione dei medicinali veterinari, di sistemi o apparecchiature
idonei a  garantire,  secondo  i  requisiti  tecnici  previsti  dalla
Farmacopea ufficiale, la corretta conservazione  degli  stessi  anche
durante il trasporto; 
    f)  comunicare  preventivamente  all'Ente   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione, qualsiasi  modifica  rispetto  alla  documentazione
presentata  a  corredo  della  domanda  di  autorizzazione,  a  norma
dell'articolo 66, comma 3; 
    g) eseguire almeno una volta  l'anno  una  verifica  approfondita
delle forniture in entrata ed in uscita,  rapportandole  alle  scorte
detenute in quel momento; gli  esiti  della  verifica,  nonche'  ogni
discrepanza, devono essere annotate;  tale  documentazione  e'  parte
integrante della documentazione di cui al comma 2; 
    h) disporre di un piano  d'emergenza  che  garantisca  l'efficace
esecuzione dei provvedimenti di ritiro  dal  mercato  ordinati  dalle
autorita' competenti o eseguiti in collaborazione con il fabbricate o
titolare di A.I.C. dell'eventuale medicinale interessato; 
    i) comunicare al Ministero della salute e al titolare dell'A.I.C.
l'intenzione  di  importare  da  un  altro  Stato  membro  medicinali
veterinari autorizzati ai sensi del  regolamento  (CE)  n.  726/2004,
nonche' altri medicinali veterinari comunque autorizzati, fatte salve
le procedure nazionali vigenti. 
  2. La documentazione di cui al comma 1,  lettera  b),  deve  essere
conservata a cura del titolare per almeno cinque anni e  deve  essere
esibita su richiesta degli organi  di  controllo.  I  dati  contenuti
nella predetta documentazione sono riportati  in  registri  a  pagine
progressivamente numerate, o in  appositi  tabulati  elettrocontabili
gia' in uso, validi ai fini delle disposizioni fiscali, e comunque  a
condizione che siano garantite tutte  le  informazioni  previste  dal
comma 1, lettera b). 
  3. L'Azienda sanitaria locale provvede almeno una volta  l'anno  ad
eseguire una ispezione nel corso della quale accerta anche la  tenuta
della documentazione di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  e  la  sua
regolarita'. 
 
          Nota all'art. 68: 
              - Per il regolamento (CE) n. 726/2004, vedi  note  alle
          premesse.