Art. 68.
               (Abrogazioni e modificazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:
 a)  l'articolo  25  (L)  del  testo  unico  di  cui  al  decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' abrogato;
 b)  al  comma  1  dell'articolo  243  (R)  del testo unico di cui al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le
parole:  "e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25" sono
soppresse;
 c) l'articolo 1, comma 372, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
abrogato.
 
          Note all'art. 68:
             -  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 243 (R) del
          gia'  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115
          del 2002, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «1.  Il  concessionario, previa ritenuta della tassa del
          dieci  per  cento  di  cui  all'art.  154,  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  15  dicembre  1959, n. 1229,
          versa  alla  fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a
          diritti e indennita' di trasferta prenotate a debito.».