Art. 68. (Abrogazioni e modificazione di norme) 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) l'articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' abrogato; b) al comma 1 dell'articolo 243 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25" sono soppresse; c) l'articolo 1, comma 372, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' abrogato.
Note all'art. 68: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 243 (R) del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, cosi' come modificato dalla presente legge: «1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'art. 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e indennita' di trasferta prenotate a debito.».