Art. 68 
 
                    Rilascio della autorizzazione 
 
           (art. 10, commi 1, 2, 3, e 4 d.P.R. n. 34/2000) 
 
    1.  Lo  svolgimento  da  parte  delle   SOA   dell'attivita'   di
attestazione della qualificazione ai sensi  del  presente  titolo  e'
subordinato alla autorizzazione dell'Autorita'. 
    2. La SOA  presenta  istanza  di  autorizzazione,  corredata  dai
seguenti documenti: 
    a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale; 
    b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa
eventuali situazioni di controllo o di collegamento; 
    c) l'organigramma  della  SOA,  comprensivo  del  curriculum  dei
soggetti che ne fanno parte; 
    d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con  le
forme  previsti  dalle  vigenti  leggi,  circa  l'inesistenza   delle
situazioni previste dall'articolo 64, comma 6, in capo alla  SOA,  ai
suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici e  del
personale di cui all'articolo 67, comma 2; 
    e)  certificato   del   casellario   giudiziale   relativo   agli
amministratori,  legali  rappresentanti,  direttori  tecnici  e   del
personale di cui all'articolo 67, comma 2; 
    f) un documento contenente la descrizione  delle  procedure  che,
conformemente a quanto stabilito dall'Autorita',  saranno  utilizzate
per l'esercizio dell'attivita' di attestazione; 
    g)  una   polizza   assicurativa   stipulata   con   impresa   di
assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce
l'obbligo,  per  la  copertura  delle   responsabilita'   conseguenti
all'attivita' svolta, avente massimale non inferiore a sei  volte  il
volume di affari prevedibile. 
    3.  L'Autorita'  ai  fini  istruttori  puo'  chiedere   ulteriori
informazioni ed integrazioni alla documentazione  fornita  dalla  SOA
istante, e conclude il procedimento  entro  il  termine  di  sessanta
giorni   dal   ricevimento   dell'istanza.   Il   tempo    necessario
all'Autorita' per acquisire le richieste integrazioni non si  computa
nel termine. 
    4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di
una nuova istanza.