Art. 68 

 

				 
                   Divieto di imporre altri oneri 

 
  1. L'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 93 (Divieto di  imporre  altri  oneri).  -  1.  Le  Pubbliche
Amministrazioni, le Regioni, le Province  ed  i  Comuni  non  possono
imporre per l'impianto di reti  o  per  l'esercizio  dei  servizi  di
comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per
legge. 
  2. Gli operatori che forniscono reti di  comunicazione  elettronica
hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente
locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese  necessarie
per le opere di  sistemazione  delle  aree  pubbliche  specificamente
coinvolte dagli interventi  di  installazione  e  manutenzione  e  di
ripristinare a regola d'arte le aree  medesime  nei  tempi  stabiliti
dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o  contributo
puo' essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione  delle  opere  di
cui  al  Codice  o  per  l'esercizio  dei  servizi  di  comunicazione
elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto  legislativo
15 novembre 1993, n. 507, oppure  del  canone  per  l'occupazione  di
spazi  ed  aree  pubbliche  di  cui  all'articolo  63   del   decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e  successive  modificazioni,
calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f),  del
medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo  una  tantum  per
spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma  4,
del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.".