Art. 68 
 
                        Assicurazioni estere 
 
  1. All'articolo 26-ter, comma 3, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973 n.  600,  dopo  il  secondo  periodo  e'
aggiunto il seguente: 
  «L'imposta sostitutiva puo' essere applicata anche dai soggetti  di
cui all'articolo 23 attraverso il cui intervento sono stati stipulati
i contratti di assicurazione, qualora i flussi finanziari e i redditi
derivanti da tali attivita' e  contratti  siano  riscossi  attraverso
l'intervento dei soggetti stessi». 
  2. All'articolo 1 del decreto-legge  24  settembre  2002,  n.  209,
convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002,  n.  265,
dopo il comma 2-quinquies e' inserito il seguente: 
  «2-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.
212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1°  gennaio  2011,
le disposizioni di cui ai commi 2  e  2-ter  si  applicano  anche  ai
soggetti di cui all'articolo 26-ter,  comma  3,  terzo  periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600.
L'imposta di cui al comma 2 e' commisurata al  solo  ammontare  delle
riserve matematiche relativo ai contratti di assicurazione  stipulati
mediante  l'intervento  dei  soggetti  indicati  nel   citato   terzo
periodo.». 
  3. Per il solo periodo di imposta in corso al 1° gennaio  2011,  il
versamento dell'imposta, da parte dei soggetti  di  cui  all'articolo
26-ter, comma 3, terzo periodo,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere  effettuato,  entro
il 16 novembre 2012, sulla base delle riserve relative  ai  contratti
in essere al 31 dicembre 2011.