Art. 68 (L)
         Controlli (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)

  1.  Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo
53,  comma  1,  ha  il  compito  di  vigilare  sull'osservanza  degli
adempimenti  preposti  dal  presente testo unico a tal fine si avvale
dei funzionari ed agenti comunali.
  2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere
costruite  per  conto  dello  Stato  e per conto delle regioni, delle
province  e  dei  comuni,  aventi  un  ufficio  tecnico con a capo un
ingegnere.