Art. 68.
(Disposizioni  concernenti  il fondo per la progettazione preliminare
      di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144)

   1.  A  valere  sulle  disponibilita'  del  Fondo  rotativo  per la
progettualita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  54,  della legge 28
dicembre  1995,  n.  549,  una  quota  pari  a  20 milioni di euro e'
destinata  al finanziamento per l'anno 2002 degli interventi previsti
dal  fondo  per  la  progettazione  preliminare  di  cui  al  comma 5
dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
 
             Note all'art. 68:
                 -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  54,  della legge
          28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:
                 "54.   Al   fine  di  razionalizzare  la  spesa  per
          investimenti   pubblici,   con  particolare  riguardo  alla
          realizzazione  degli  interventi ammessi al cofinanziamento
          comunitario,  di  competenza delle regioni, delle province,
          dei  comuni,  dei loro consorzi anche con la partecipazione
          di  altri  soggetti  pubblici  e  privati,  delle comunita'
          montane,   dei   consorzi   di   bonifica   e  consorzi  di
          irrigazione,  delle  societa'  per  la  gestione di servizi
          pubblici  cui  partecipano  gli enti locali e delle aziende
          speciali  di  detti  enti,  e'  istituito  presso  la Cassa
          depositi    e   prestiti   il   Fondo   rotativo   per   la
          progettualita'.  Il  Fondo anticipa le spese necessarie per
          gli  studi di fattibilita', per l'elaborazione dei progetti
          preliminari,    definitivi   ed   esecutivi,   incluse   le
          valutazioni  di  impatto  ambientale  e altre rilevazioni e
          ricerche necessarie. La dotazione del Fondo e' stabilita in
          lire  500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e
          prestiti  a  valere  sui  fondi  derivanti dal servizio dei
          conti   correnti  postali.  Il  sessanta  per  cento  delle
          predette risorse e' riservato in favore delle aree depresse
          del territorio nazionale".
                 -  Il  testo  dell'art.  4,  comma  5,  della  legge
          17 maggio  1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi
          all'occupazione    e   della   normativa   che   disciplina
          l'I.N.A.I.L.,  nonche'  disposizioni  per il riordino degli
          enti previdenziali), e' il seguente:
                 "5.  Per  il  finanziamento  a  fondo  perduto della
          progettazione    preliminare    dei   soggetti   richiamati
          espressamente   dall'art.   1,   comma   54,   della  legge
          28 dicembre  1995,  n.  549 come modificato dall'art. 8 del
          decreto-legge   25 marzo   1997,  n.  67,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23 maggio  1997,  n.  135, e'
          assegnata  alla  Cassa  depositi e prestiti la somma di 110
          miliardi   di  lire  per  il  triennio  1999-2001,  di  cui
          30 miliardi  per  il  1999,  40  miliardi  per il 2000 e 40
          miliardi  per  il  2001.  A  decorrere  dall'anno 2000 alla
          determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'art. 11,
          comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
          successive   modificazioni.   I  finanziamenti  di  cui  al
          presente  comma  sono  riservati  per  il 50 per cento alle
          regioni  di  cui  all'obiettivo  1 del regolamento (CEE) n.
          2052/88  del  Consiglio,  del  24 giugno 1988, e successive
          modificazioni.  La ripartizione delle risorse e' effettuata
          dal CIPE assegnando il 70 per cento alle diverse regioni in
          percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione
          ai  fondi  comunitari  e  il  residuo  30 per cento secondo
          l'ordine  cronologico  di  presentazione  delle domande che
          eccedano la quota attribuita alla regione.".