Art. 68. (Disposizioni concernenti il fondo per la progettazione preliminare di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144) 1. A valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo per la progettualita' di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, una quota pari a 20 milioni di euro e' destinata al finanziamento per l'anno 2002 degli interventi previsti dal fondo per la progettazione preliminare di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Note all'art. 68: - Il testo dell'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, delle comunita' montane, dei consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione, delle societa' per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e delle aziende speciali di detti enti, e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualita'. Il Fondo anticipa le spese necessarie per gli studi di fattibilita', per l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del Fondo e' stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il sessanta per cento delle predette risorse e' riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale". - Il testo dell'art. 4, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'I.N.A.I.L., nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e' il seguente: "5. Per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare dei soggetti richiamati espressamente dall'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti di cui al presente comma sono riservati per il 50 per cento alle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse e' effettuata dal CIPE assegnando il 70 per cento alle diverse regioni in percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione ai fondi comunitari e il residuo 30 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che eccedano la quota attribuita alla regione.".