(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 68)
                              Art. 68. 
                   Riparto fra gli aventi diritto 

 
  Il riparto del denaro costituito in cauzione e delle somme ricavate
dall'esecuzione e' eseguito con provvedimento del prefetto e  diviene
esecutivo a tutti gli  effetti  qualora  entro  trenta  giorni  dalla
notifica agli interessati, non  venga  fatta  opposizione  avanti  al
pretore. Questi  provvede  quale  giudice  dell'esecuzione  ai  sensi
dell'art. 260, ultimo comma, del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645. 
  Se davanti al pretore non si raggiunge l'accordo tra  le  parti  in
merito  alla  proposta  opposizione,  si  applicano  le  disposizioni
dell'art. 512 del Codice di procedura civile. 
  Il credito del ricevitore  provinciale  relativo  all'ultima  delle
rate per le quali e' stata escussa la cauzione prevale,  in  sede  di
riparto, sui crediti dei comuni o di altri enti  impositori  che  non
concernano tributi applicati con riferimento a redditi assoggettabili
ad imposte dirette erariali.