Art. 68. Riparto fra gli aventi diritto Il riparto del denaro costituito in cauzione e delle somme ricavate dall'esecuzione e' eseguito con provvedimento del prefetto e diviene esecutivo a tutti gli effetti qualora entro trenta giorni dalla notifica agli interessati, non venga fatta opposizione avanti al pretore. Questi provvede quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 260, ultimo comma, del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645. Se davanti al pretore non si raggiunge l'accordo tra le parti in merito alla proposta opposizione, si applicano le disposizioni dell'art. 512 del Codice di procedura civile. Il credito del ricevitore provinciale relativo all'ultima delle rate per le quali e' stata escussa la cauzione prevale, in sede di riparto, sui crediti dei comuni o di altri enti impositori che non concernano tributi applicati con riferimento a redditi assoggettabili ad imposte dirette erariali.