Art. 68.
                        (Aumenti del canone)

  Nei  contratti  di  locazione  o  sublocazione di cui al precedente
articolo  il  canone  corrisposto  dal conduttore, calcolato al netto
degli   oneri  accessori,  puo'  essere  a  richiesta  del  locatore,
aumentato  a  decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
di  entrata in vigore della presente legge per il restante periodo di
durata del contratto, nelle misure seguenti:
    1)  non  superiore  al  15  per  cento  all'anno, per i contratti
stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;
    2)  non  superiore  al  10  per  cento  all'anno  per i contratti
stipulati fra il 1 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
    3)  non  superiore  al  5  per  cento  all'anno  per  i contratti
stipulati dopo il 31 dicembre 1973.