Art. 68.
                Istituzione del dottorato di ricerca

  E'  istituito  il  dottorato  di  ricerca  quale  titolo accademico
valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica.
  Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  si  consegue,  a  seguito  di
svolgimento  di  attivita' di ricerca successive al conseguimento del
diploma  di  laurea  che  abbiano dato luogo con contributi originali
alla  conoscenza  in settori uni o interdisciplinari, presso consorzi
di  Universita'  o presso Universita' le cui facolta' o dipartimenti,
se  costituiti,  siano abilitati a tal fine. Forme di collaborazione,
sulla  base  di quanto previsto dal primo comma dell'art. 69 potranno
essere  realizzate  tra diverse Universita', taluna delle quali anche
straniere,   nelle  quali  siano  state  notoriamente  sviluppate  le
tematiche  di ricerca nei settori disciplinari per i quali si intende
istituire il dottorato.
  Gli   studi   per   il   dottorato   di   ricerca   sono   ordinati
all'approfondimento  delle  metodologie per la ricerca nei rispettivi
settori e della formazione scientifica.
  Essi  consistono  essenzialmente  nello svolgimento di programmi di
ricerca  individuali o eccezionalmente, per la natura specifica della
ricerca,  in collaborazione eventualmente anche interdisciplinare, su
tematiche prescelte dagli stessi interessati con l'assenso e la guida
dei docenti nel settore della facolta' o dipartimento abilitati e, in
cicli  di  seminari  specialistici.  Alla  fine  di  ciascun anno gli
iscritti  presentano una particolareggiata relazione sull'attivita' e
le   ricerche  svolte  al  collegio  dei  docenti,  che  ne  cura  la
conservazione     e,    previa    valutazione    dell'assiduita'    e
dell'operosita',   puo'   proporre   al   rettore   l'esclusione  dal
proseguimento del corso di dottorato di ricerca.