Art. 68. Istituzione del dottorato di ricerca E' istituito il dottorato di ricerca quale titolo accademico valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica. Il titolo di dottore di ricerca si consegue, a seguito di svolgimento di attivita' di ricerca successive al conseguimento del diploma di laurea che abbiano dato luogo con contributi originali alla conoscenza in settori uni o interdisciplinari, presso consorzi di Universita' o presso Universita' le cui facolta' o dipartimenti, se costituiti, siano abilitati a tal fine. Forme di collaborazione, sulla base di quanto previsto dal primo comma dell'art. 69 potranno essere realizzate tra diverse Universita', taluna delle quali anche straniere, nelle quali siano state notoriamente sviluppate le tematiche di ricerca nei settori disciplinari per i quali si intende istituire il dottorato. Gli studi per il dottorato di ricerca sono ordinati all'approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica. Essi consistono essenzialmente nello svolgimento di programmi di ricerca individuali o eccezionalmente, per la natura specifica della ricerca, in collaborazione eventualmente anche interdisciplinare, su tematiche prescelte dagli stessi interessati con l'assenso e la guida dei docenti nel settore della facolta' o dipartimento abilitati e, in cicli di seminari specialistici. Alla fine di ciascun anno gli iscritti presentano una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne cura la conservazione e, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita', puo' proporre al rettore l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato di ricerca.