ART. 68.
    (Norma transitoria per gli insegnanti di educazione tecnica)

  I  docenti di educazione tecnica, nominati a seguito del concorso a
cattedre  di  applicazioni tecniche maschili e femminili, indetto con
decreto  ministeriale  del  5  maggio  1973  ed utilizzati, nell'anno
scolastico  1981-1982,  nella  provincia  di  residenza,  per effetto
dell'articolo  1  del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito
con  modificazioni  nella  legge  24  luglio  1981,  n.  392, sono, a
domanda, trasferiti nei limiti dei posti disponibili, a decorrere dal
10  settembre 1982, dal ruolo dei docenti di educazione tecnica della
provincia   di  attuale  titolarita'  a  quello  della  provincia  di
residenza.
  I  docenti che non potranno usufruire del beneficio di cui al primo
comma  per  indisponibilita' di posti, sono utilizzati annualmente ai
sensi  della legge 24 luglio 1981, n. 392, anche su posti funzionanti
di fatto.