ART. 68. (Norma transitoria per gli insegnanti di educazione tecnica) I docenti di educazione tecnica, nominati a seguito del concorso a cattedre di applicazioni tecniche maschili e femminili, indetto con decreto ministeriale del 5 maggio 1973 ed utilizzati, nell'anno scolastico 1981-1982, nella provincia di residenza, per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1981, n. 392, sono, a domanda, trasferiti nei limiti dei posti disponibili, a decorrere dal 10 settembre 1982, dal ruolo dei docenti di educazione tecnica della provincia di attuale titolarita' a quello della provincia di residenza. I docenti che non potranno usufruire del beneficio di cui al primo comma per indisponibilita' di posti, sono utilizzati annualmente ai sensi della legge 24 luglio 1981, n. 392, anche su posti funzionanti di fatto.