(Norme-art. 68)
                              Art. 68. 
            (Formazione e revisione dell'albo dei periti) 
  1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 e' tenuto a cura del
presidente del  tribunale  ed  e'  formato  da  un  comitato  da  lui
presieduto e composto dal  procuratore  della  Repubblica  presso  il
medesimo tribunale, dal  pretore  dirigente,  dal  procuratore  della
Repubblica  presso  la  pretura,   dal   presidente   del   consiglio
dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a  cui
appartiene la categoria di esperti per la quale  si  deve  provvedere
ovvero da loro delegati. 
  2.  Il  comitato  decide  sulla  richiesta  di  iscrizione   e   di
cancellazione dall'albo. 
  3. Il comitato puo' assumere informazioni e delibera a  maggioranza
dei voti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. 
  4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo  per
cancellare gli iscritti  per  i  quali  e'  venuto  meno  alcuno  dei
requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3 o e' sorto un impedimento
a esercitare l'ufficio di perito. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 28/09/1989,  n.
227 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.