Art. 68.
                Riduzione degli organismi collegiali
                   e di duplicazioni di strutture
  1.  Ai  fini  dell'attuazione  del comma 2-bis dell'articolo 29 del
decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa
selezione,   per  la  valutazione  della  perdurante  utilita'  degli
organismi  collegiali  operanti  presso la Pubblica amministrazione e
per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di
tali  organismi  fino  al definitivo trasferimento delle attivita' ad
essi    demandati   nell'ambito   di   quelle   istituzionali   delle
Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis
del  citato  ((  articolo 29 del )) decreto-legge n. 223 del 2006 gli
organismi collegiali:
    istituiti  in  data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni
legislative od atti amministrativi la cui operativita' e' finalizzata
al  raggiungimento  di  specifici  obiettivi  o  alla  definizione di
particolari attivita' previste dai provvedimenti di istituzione e non
abbiano ancora conseguito le predette finalita';
    istituiti  successivamente  alla  data del 30 giugno 2004 che non
operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
    svolgenti  funzioni  riconducibili  alle  competenze previste dai
regolamenti   di   organizzazione   per   gli   uffici  di  struttura
dirigenziale  di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale
gli  stessi  operano  ricorrendo,  ove  vi  siano  competenze di piu'
amministrazioni, alla conferenza di servizi.
  2.  Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29
del   citato   decreto-legge  n.  223  del  2006  venga  riconosciuta
l'utilita'  degli  organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga
e'  concessa  per  un  periodo  non  superiore a due anni. In sede di
concessione  della  proroga  prevista dal citato comma 2-bis dovranno
inoltre   prevedersi   ulteriori   obiettivi   di   contenimento  dei
trattamenti  economici da corrispondere ai componenti privilegiando i
compensi  collegati  alla  presenza (( rispetto a quelli forfetari od
onnicomprensivi  e )) stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti,
di  nominare  componenti  la  cui  sede  di  servizio coincida con la
localita' sede dell'organismo.
  3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del  Ministro  competente,  sono individuati gli organismi collegiali
ritenuti  utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in
modo  tale  da  assicurare  un ulteriore contenimento della spesa non
inferiore  a  quello  conseguito in attuazione del citato articolo 29
del decreto-legge n. 223 del 2006.
  4.  La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del
citato  decreto-legge  n.  223  del  2006  riferita  all'anno 2006 si
applica  agli  organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo (( la
data di entrata in vigore )) del citato decreto-legge.
  5.  Al  fine  di  eliminare duplicazioni organizzative e funzionali
nonche'  di  favorire  una  maggiore  efficienza  dei  servizi  e  la
razionalizzazione  delle  procedure,  le strutture amministrative che
svolgono  prevalentemente  attivita' a contenuto tecnico e di elevata
specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad
amministrazioni  dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e
le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti
funzioni omogenee.
  6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:
    a)  Alto  Commissario  per  la  prevenzione ed il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n.
3 e successive modificazioni;
    b)  Alto  Commissario  per  la  lotta  alla contraffazione di cui
all'articolo  1-quater  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e
all'articolo   4-bis   del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito  ((  , con modificazioni, )) dalla legge 11 marzo 2006, n.
81;
    c)  Commissione per l'inquadramento del personale gia' dipendente
da  organismi  militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito
della  Comunita'  Atlantica di cui all'art. 2, comma 2, della legge 9
marzo 1971, n. 98.
((    6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a)
e  b)  sono  trasferite  al  Ministro competente che puo' delegare un
sottosegretario di Stato. ))
  7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della
Funzione   Pubblica   ed   al   Ministero   dell'economia   e   delle
finanze-Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  -  i
provvedimenti di attuazione del presente articolo.
  8.  Gli  organi  delle  strutture  soppresse  ai sensi del presente
articolo  rimangono  in carica per 60 giorni dalla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto   al  fine  di  gestire  l'ordinato
trasferimento  delle  funzioni.  I  risparmi  derivanti  dal presente
articolo  sono  destinati  al  miglioramento  dei  saldi  di  finanza
pubblica.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4
          luglio  2006,  n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale):
              «Art.  29  (Contenimento spesa per commissioni comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto  dall'art.  18,  comma  1, della legge 28 dicembre
          2001,   n.   448,  la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
          rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
          fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
          comunque  entro  30  giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto, le necessarie misure di adeguamento
          ai  nuovi  limiti  di  spesa.  Tale riduzione si aggiunge a
          quella  prevista  dall'art.  1,  comma  58,  della legge 23
          dicembre 2005, n. 266.
              2.  Per  realizzare  le finalita' di contenimento delle
          spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
          procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, per gli organismi
          previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
          conto dei seguenti criteri:
                a)  eliminazione  delle  duplicazioni organizzative e
          funzionali;
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi;
                d)   diminuzione  del  numero  dei  componenti  degli
          organismi;
                e)  riduzione  dei  compensi  spettanti ai componenti
          degli organismi;
                e-bis)  indicazione  di  un  termine  di  durata, non
          superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
                e-ter)  previsione  di  una relazione di fine mandato
          sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
          all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri;
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
          individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
          concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
          perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso.
              3.   Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
          provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
          stessi  criteri  di  cui  al  comma  2,  con atti di natura
          regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
          sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
          e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
              4.  Ferma  restando la realizzazione degli obiettivi di
          risparmio  di  spesa  di  cui al comma 1, gli organismi non
          individuati  dai  provvedimenti  previsti  dai  commi 2 e 3
          entro  il  15  maggio  2007  sono soppressi. A tale fine, i
          regolamenti  ed  i  decreti  di cui al comma 2, nonche' gli
          atti  di  natura  regolamentare  di  cui al comma 3, devono
          essere  trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
          ovvero  per  la  verifica  da parte degli organi interni di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione  vigilante,  ove prevista, entro il 28
          febbraio 2007.
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
          divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
              6.  Le  disposizioni  del presente articolo non trovano
          diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
              7.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai  commissari  straordinari  del Governo di cui
          all'art.  11  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge 16
          gennaio  2003,  n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia
          di pubblica amministrazione):
              «Art.  1  (Alto  Commissario  per  la  prevenzione e il
          contrasto  della corruzione e delle altre forme di illecito
          all'interno   della  pubblica  amministrazione).  -  1.  E'
          istituito  l'Alto  Commissario  per  la  prevenzione  e  il
          contrasto  della corruzione e delle altre forme di illecito
          all'interno  della  pubblica  amministrazione,  di  seguito
          denominato  "Alto  Commissario",  alla  diretta  dipendenza
          funzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri.
              2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
          spesa  annua  massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno
          2002.
              3.  Il  Governo adotta, su proposta del Ministro per la
          funzione  pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  un  regolamento  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          e   successive   modificazioni,   volto  a  determinare  la
          composizione  e  le funzioni dell'Alto Commissario, al fine
          di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.
              4.  L'Alto  Commissario,  che  si  avvale  di  un  vice
          Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  su  sua  proposta,  tra  gli  appartenenti  alle
          categorie  di  personale, nell'ambito delle quali e' scelto
          il  Commissario, svolge le proprie funzioni nell'osservanza
          dei seguenti principi fondamentali:
                a)  principio  di  trasparenza  e libero accesso alla
          documentazione  amministrativa,  salvo  i casi di legittima
          opposizione del segreto;
                b)  libero  accesso  alle banche dati delle pubbliche
          amministrazioni;
                c)   facolta'   di  esercitare  le  proprie  funzioni
          d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;
                d)  obbligo di relazione semestrale al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  che  riferisce periodicamente ai
          Presidenti delle Camere;
                e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato
          dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri su proposta del
          Commissario,   e   cinque   esperti,  tutti  scelti  tra  i
          magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili  e  gli
          avvocati  dello  Stato,  collocati  obbligatoriamente fuori
          ruolo   o   in   aspettativa  retribuita  dalle  rispettive
          amministrazioni  di appartenenza anche in deroga alle norme
          ed  ai  criteri  che disciplinano i rispettivi ordinamenti,
          ivi  inclusi  quelli del personale di cui all'art. 2, comma
          4,  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, se
          appartenenti  ai  ruoli  degli  organi  costituzionali, che
          abbiano  prestato  non  meno  di  cinque  anni  di servizio
          effettivo  nell'amministrazione  di  appartenenza,  nonche'
          altri  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche di cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti. Per tutto il personale
          destinato   all'ufficio  del  Commissario  il  servizio  e'
          equiparato  ad  ogni  effetto  a  quello prestato presso le
          amministrazioni di appartenenza;
                f)  obbligo  di  rapporto all'autorita' giudiziaria e
          alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;
                g)   rispetto  delle  competenze  regionali  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano.
              5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  pari  a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002,
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero medesimo.
              6.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.   1-quater  del
          decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
          nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico,
          sociale e territoriale):
              «Art.  1-quater  (Alto  Commissario  per  la lotta alla
          contraffazione).  -  1. E' istituito l'Alto Commissario per
          la lotta alla contraffazione con compiti di:
                a)  coordinamento  delle  funzioni di sorveglianza in
          materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale
          ed intellettuale;
                b)  monitoraggio  sulle attivita' di prevenzione e di
          repressione dei fenomeni di contraffazione.
              2-4. (Abrogati).
              5.  Sono  abrogate  le disposizioni di cui all'art. 145
          del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 2 della
          legge  9  marzo  1971,  n. 98 (Provvidenze per il personale
          dipendente  da  organismi  militari operanti nel territorio
          nazionale nell'ambito della Comunita' atlantica):
              «Sul  formale  inquadramento delibera, entro 120 giorni
          dalla   data  di  ricezione  della  domanda,  una  apposita
          commissione  nominata  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro per il tesoro, e
          composta  da  un  magistrato del Consiglio di Stato, che la
          presiede,  da sei funzionari delle carriere direttive dello
          Stato  e da tre rappresentanti del personale interessato. I
          provvedimenti della commissione sono definitivi.».
              - Il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge 10 gennaio
          2006,    n.   2   (Interventi   urgenti   per   i   settori
          dell'agricoltura,  dell'agroindustria, della pesca, nonche'
          in  materia  di  fiscalita'  d'impresa),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2006, n. 8, e' il seguente:
              «Art.  4-bis  (Lotta  alla  contraffazione  e misure di
          finanziamento.  - 1. All'Alto Commissario per la lotta alla
          contraffazione,    istituito    dall'art.    1-quater   del
          decreto-legge   14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il
          compito  di  assicurare  il monitoraggio, anche nel settore
          agroalimentare,  dei  fenomeni in materia di violazione dei
          diritti   di   proprieta'   industriale   e  di  proprieta'
          intellettuale,  di  coordinamento  e di studio delle misure
          volte  a  contrastarli,  nonche' di assistenza alle imprese
          per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
              2.  Per  il  pieno  svolgimento  delle  attribuzioni in
          materia di lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario si
          avvale  di  un  comitato  tecnico.  Le eventuali spese sono
          poste a carico dell'Alto Commissario.
              3.   E'   altresi'   assegnato   all'Ufficio  dell'Alto
          Commissario un contingente di quindici unita' di personale,
          di  cui  due  con  qualifica  non inferiore a dirigente. Il
          personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art.
          1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e  successive modificazioni, e' collocato obbligatoriamente
          in   posizione   di   fuori  ruolo  ovvero  di  aspettativa
          retribuita     dalle    rispettive    amministrazioni    di
          appartenenza.
              4. (Abrogato).
              5.    I    Vice    Alto   Commissari   sono   collocati
          obbligatoriamente  fuori  ruolo o in aspettativa retribuita
          da  i rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle
          norme   e   ai   criteri   che  disciplinano  i  rispettivi
          ordinamenti,  per  un  periodo non superiore alla durata di
          due mandati.
              6. All'art. 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005,
          n.  266,  dopo  le  parole:  "e'  autorizzata la spesa di 1
          milione   di  euro"  le  parole:  "per  l'anno  2006"  sono
          sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2006".
              7.  Ai maggiori oneri, derivanti dal presente articolo,
          pari  a  800.000  euro per l'anno 2006 e a 1.800.000 euro a
          decorrere    dall'anno    2007,    si   provvede   mediante
          corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione  di  spesa
          relativa  al  «Fondo per interventi strutturali di politica
          economica»  istituito  ai  sensi dell'art. 10, comma 5, del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n. 282, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
              8.  In  conformita'  a  quanto  previsto dall'Assemblea
          generale  delle  Nazioni  Unite  nelle risoluzioni 531197 e
          581221,   per  consentire  lo  sviluppo  del  programma  di
          microfinanza,  al  fine  di  incentivare la costituzione di
          microimprese,  anche  nel  settore  agricolo,  il  Comitato
          nazionale  italiano  per  il 2005 - anno internazionale del
          Microcredito e' trasformato nel Comitato nazionale italiano
          permanente  per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per
          l'erario. I componenti del Comitato, gia' costituito presso
          il  Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro
          anni e possono essere rinnovati una sola volta.».