Art. 68.
      (Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il
             trasporto di merci su strada per conto terzi)
  1.  Con  decreto  da  emanarsi  ai sensi dell'articolo 14, comma 2,
della legge 16 aprile 1987, n. 183,  su  proposta  del  Ministro  dei
trasporti,  entro  sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge,  saranno  apportate  le  modifiche  al  decreto  del
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre
1987,  n.  601,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 92 del  20  aprile  1988,  per  renderlo  conforme  alla
direttiva   del   Consiglio   90/398/CEE  ed  alle  disposizioni  sul
contingentamento delle capacita' di trasporto su strada.
 
          Note all'art. 68:
            - La legge 16 aprile 1987, n. 183,  e'  stata  pubblicata
          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 109
          del 13 maggio 1987. L'art. 14 recita:
            "Art. 14  (Conferimento  di  forza  di  legge  ad  alcune
          direttive).  -  1. Le norme contenute nelle direttive della
          Comunita'  economica  europea,  indicate  nell'elenco   'A'
          allegato  alla  presente  legge,  hanno  forza di legge con
          effetto dalla data di emanazione  del  decreto  di  cui  al
          comma 2.
            2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei
          Ministri  competenti,  entro  dodici  mesi  dall'entrata in
          vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di
          attuazione delle direttive di cui al comma 1".
            - La direttiva CEE n. 90/398 e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 202 del 31
          luglio 1990 e ripubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  n.    78 del 4 ottobre 1990, 2a serie
          speciale.