Art. 68. 
                         Vigilanza ispettiva 
  1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia  puo'
effettuare ispezioni  presso  i  soggetti  indicati  nell'art.  65  e
richiedere  l'esibizione  di  documenti  e  gli  atti   che   ritenga
necessari. Le ispezioni nei confronti di societa' diverse  da  quelle
bancarie, finanziarie  e  strumentali  hanno  il  fine  esclusivo  di
verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti  per  il
consolidamento. 
  2. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita'  competenti  di
uno Stato comunitario di effettuare accertamenti  presso  i  soggetti
indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero
concordare altre modalita' delle verifiche. 
  3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorita' competenti degli
altri Stati comunitari, puo' effettuare ispezioni presso le  societa'
indicate nel comma 5 dell'art. 66. La Banca d'Italia puo'  consentire
che la verifica sia effettuata dalle autorita'  che  hanno  fatto  la
richiesta ovvero da un revisore o da un esperto.